(massima n. 1)
L'art. 181, primo comma, n. 4 legge fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis ), subordinando l'omologazione del concordato preventivo alla duplice condizione che il debitore ne sia meritevole in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto ed alla sua condotta, non consente di limitare la relativa valutazione ai soli fatti e comportamenti che possano porsi in rapporto causale con il dissesto ; esso, infatti, coerentemente con la natura dell'istituto, che rappresenta un beneficio accordato all'imprenditore sull'orlo del fallimento, postula un giudizio sulla sua condotta da svolgersi tanto sotto il profilo professionale quanto sotto quello morale, ma esclusivamente in funzione dell'attendibilitą e dell'eseguibilitą del concordato, venendo in rilievo l'aspetto etico soltanto nella misura in cui crei un ragionevole dubbio sull'adempimento delle obbligazioni concordatarie.