(massima n. 1)
In tema di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano proposto con la domanda di ammissione al concordato preventivo,la relativa relazione può essere redatta anche da un professionista che abbia già prestato la sua attività professionale in favore del debitore, non configurando più tale circostanza condizione di incompatibilità alla predetta nomina, in quanto l'art. 161, terzo comma, legge fall. - come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 169 del 2007 - rinvia ai requisiti soggettivi di cui all'art. 67, terzo comma, lett.d), legge fall., il quale a sua volta menziona, tra quelli richiesti per la nomina a curatore fallimentare, solo quelli di cui all'art. 28, primo comma, lett. a) e b), senza riferirsi alla predetta situazione di incompatibilità (di cui al secondo comma del citato art. 28), com'era invece, dal 16 marzo 2005, secondo il testo "ratione temporis" vigente dell'art. 161 e per effetto del decreto legge n. 35 del 2005 (poi convertito nella legge n. 80 del 2005). Ne consegue che se pure, come nella specie, il professionista attestatore - già consulente della società proponente il concordato e rappresentante dei suoi soci di maggioranza e di quelli della società assuntrice del concordato in alcune assemblee societarie - versava in una situazione di incompatibilità all'epoca di deposito del ricorso (17 gennaio 2006), la predetta modifica normativa ha rimosso con effetti sananti tale incompatibilità essendo intervenuta con riguardo ad una procedura di concordato ancora non conclusa.