(massima n. 1)
La procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entitā del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare in sede di opposizione all'esecuzione l'esatta entitā del credito č necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese come accertati in detta sentenza, applicando su tale importo complessivo la falcidia concordataria, mentre una pretesa di ulteriori interessi e rivalutazione calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale.