(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento de quo natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.