(massima n. 1)
Poiché anche nel processo fallimentare la pubblicazione costituisce il momento in cui la sentenza viene giuridicamente ad esistenza mentre la deliberazione in camera di consiglio è momento interno all'organo decidente privo di effetti immediati e diretti, qualora si provveda con due distinte sentenze all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e, in mancanza della loro ricorrenza, alla conseguente dichiarazione di fallimento, il rapporto di conseguenzialità che deve sussistere tra le due pronunce implica che la sentenza dichiarativa di fallimento possa essere pronunciata solo se in tale momento sussista il suo antecedente logico-giuridico rappresentato dalla già avvenuta pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'omologazione. (Nella specie, la sentenza di rigetto del concordato era stata deliberata il 28 aprile e pubblicata il 5 maggio e la sentenza dichiarativa di fallimento deliberata e pubblicata il 28 aprile; la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha cassato con rinvio la seconda decisione perché assunta in mancanza di accertamento, con sentenza provvista di rilevanza giuridica esterna, del difetto delle condizioni per l'omologazione).