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consulenza legale in materia di processo civile

  1. Introduzione 2. Disciplina giuridica del processo civile 3. Svolgimento del processo civile 4. Consulenze legali in materia di processo civile


INTRODUZIONE
Il processo civile, disciplinato dalle norme di diritto processuale contenute in gran parte nel codice di procedura civile, consente di rappresentare in giudizio tutte le controversie che hanno ad oggetto questioni inerenti al diritto civile in generale.

A livello costituzionale, il fondamento del diritto di avvalersi del processo si trova nell’art. 24 Cost., il cui primo comma afferma che “Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi”.

Le norme che regolano il processo civile sono solo in gran parte contenute nel codice di procedura civile; infatti, accanto agli istituti disciplinati dal codice, vi è tutta una serie di leggi speciali, emanate in epoca successiva, che riguardano alcuni procedimenti speciali in materia di divorzio, locazioni, lavoro, etc.

Inoltre, nel corso degli anni, il codice di procedura civile ha subito continue e profonde riforme, volte essenzialmente ad adeguarlo alle mutate esigenze di giudizio, ma soprattutto a cercare di snellire i tempi troppo lunghi della giustizia civile.
Tra le varie modifiche si possono ricordare:
  • la soppressione della figura del pretore, sostituita con quella del giudice unico di primo grado, al quale sono state trasferite tutte le competenze prima proprie del pretore;
  • la sostituzione del giudice conciliatore con il giudice di pace;
  • la modifica dell’art. 111 Cost., a seguito della quale è stato introdotto il principio del c.d. “giusto processo”, nell’ottica di ridurre i tempi biblici dei processi;
  • l’introduzione del nuovo processo sommario di cognizione, avvenuta con la Legge n. 69/2009.

DISCIPLINA GIURIDICA DEL PROCESSO CIVILE

Cercando di tracciare uno schema generale di come si presenta il codice di procedura civile, può dirsi che si distinguono all'interno dello stesso quattro parti, ciascuna corrispondente ad un libro, e precisamente:

  1. Libro primo: contiene le norme che disegnano il volto dei principi su cui si fonda il processo civile.
    In tale libro viene disciplinata quella che può definirsi la “fase statica del processo”, ossia quel complesso di regole, estremamente importanti per lo svolgimento di tutti i diversi gradi processuali, che costituiscono i presupposti sulla base dei quali poi si svilupperà la "fase dinamica" del processo.
  1. Libro secondo: è dedicato al processo di cognizione e costituisce lo schema processuale più ricorrente, ma anche quello di maggiore complessità.
    Esso si articola in vari gradi di giudizio, ed infatti accanto al rito ordinario di cognizione di primo grado, viene anche disciplinata la successiva fase delle impugnazioni, nell’ambito della quale si distinguono:
  1. il regolamento di competenza;
  2. l’appello;
  3. il ricorso per Cassazione;
  4. la revocazione;
  5. l’opposizione di terzo.
  1. Libro terzo: si occupa del processo di esecuzione e regola tutte le procedure che dall’ottenimento del titolo esecutivo conducono alle diverse forme possibili di esecuzione.
    Per ottenere giustizia, infatti, molto spesso non è sufficiente raggiungere il risultato positivo di una sentenza favorevole, ma occorre anche che l’altra parte, ossia chi ha violato il diritto altrui, si decida spontaneamente ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza, secondo le modalità che il giudice gli ha imposto. A ciò soccorre la procedura esecutiva.
  2. Libro quarto: è dedicato ai procedimenti speciali, ovvero un complesso di modelli procedimentali “alternativi” al rito ordinario, in grado di garantire una maggiore flessibilità al sistema della tutela processuale dei diritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CIVILE
Tutte le volte in cui sorge l’esigenza di tutelare un proprio diritto in giudizio, la prima cosa da fare è quella di rivolgersi ad un avvocato, al quale spetterà il compito di redigere il primo atto introduttivo del giudizio, a cui viene dato il nome di
atto di citazione.
Si tratta di un documento che si compone essenzialmente di due parti, ovvero:

  1. una prima parte destinata a spiegare tutte le proprie ragioni in punto di fatto, in cui viene fatta la descrizione di come si sono svolti gli eventi;
  2. una seconda parte in cui, invece, vengono indicati i diritti di cui si chiede tutela, per l’individuazione dei quali occorre, almeno normalmente, fare riferimento a quello che viene definito “diritto sostanziale”, contenuto principalmente nel codice civile.

Un elemento fondamentale che la citazione deve contenere è la cosiddetta “vocatio in ius”, con cui Tizio (l’attore) chiama Caio (il convenuto) in giudizio, per una determinata data ed ora.
Il giorno così indicato individua la c.d. prima udienza, e a tal riguardo occorre sapere che in ogni Tribunale, con apposito decreto del Presidente del Tribunale, vengono fissate annualmente le date in cui i singoli giudici tengono questa prima udienza.

Altra cosa importante da sapere è che dalla data di notifica dell’atto di citazione a quella a cui viene fissata l’udienza di prima comparizione devono intercorrere almeno 90 giorni liberi.
È poi necessario che quest’atto di citazione venga portato a conoscenza del suo destinatario (ovvero venga “notificato” al destinatario), e per fare ciò sono previste diverse modalità, quali la notifica a mezzo posta (attraverso il servizio postale), la notifica personale o mediante consegna a mani (facendo ricorso all’attività dell’ufficiale giudiziario), ed infine la notifica a mezzo PEC (quest’ultima introdotta con il processo civile telematico).

Non appena il destinatario, chiamato convenuto, si vedrà recapitato in uno dei modi sopra accennati l’atto di citazione, non potrà fare altro che rivolgersi a sua volta a un avvocato.

Quest’ultimo comincerà a lavorare alla preparazione di un atto di risposta, che prende proprio il nome di comparsa di risposta, tramite cui il convenuto potrà far valere le sue ragioni nei confronti di chi gli sta facendo causa, l’attore.


Tornando a quest’ultima figura, è importante sapere che lo stesso, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica del suo atto di citazione, deve costituirsi in giudizio e, per fare ciò, il suo avvocato dovrà recarsi presso un ufficio del Tribunale, che si chiama cancelleria, ove depositare il suo fascicolo, che conterrà:

  • l’atto di citazione originale con la relata di notifica;
  • i documenti su cui si fonda la sua pretesa;
  • la nota di iscrizione a ruolo.

Con il processo civile telematico tale adempimento viene fatto telematicamente, ossia comodamente dallo studio dell’avvocato, usando un apposito programma informatico messo a disposizione del Ministero della giustizia, attraverso la spedizione di una cartellina virtuale.
A seguito di tale deposito, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, ovvero in un elenco in cui sono indicate tutte le controversie di cui il Tribunale si è fatto carico.
Nel fascicolo d’ufficio, così costituito, il cancelliere andrà anche ad inserire copia della comparsa di risposta e copia di tutte le eventuali memorie che le parti si scambieranno nel corso del processo, oltre a tutti i provvedimenti che verranno emessi dal giudice con riferimento a quella controversia.

Tale fascicolo viene trasmesso dal cancelliere al Presidente del Tribunale, il quale, con decreto, andrà ad individuare il giudice competente alla trattazione della controversia.

Anche il convenuto, se non vuole rimanere contumace (cioè se non vuole subire passivamente la decisione che verrà adottata), deve costituirsi in giudizio e per fare ciò il suo avvocato, almeno 20 giorni prima della data in cui è stata fissata l’udienza di prima comparizione, dovrà recarsi a sua volta in cancelleria con il proprio fascicolo contenente:

  • copia dell’atto di citazione notificato;
  • l’originale della comparsa di costituzione e risposta;
  • i vari documenti che vuole offrire in comunicazione.

All’atto del deposito di tali documenti (anche questo adesso avviene telematicamente) il convenuto si considera costituito; lo stesso in realtà ha anche la possibilità di costituirsi in udienza, ma tale modalità di costituzione comporterà tutta una serie di decadenze.

A questo punto può dirsi conclusa la fase introduttiva, ossia preparatoria, del giudizio e le parti potranno finalmente incontrarsi in udienza per la prima comparizione.

La fase successiva è quella della trattazione, durante la quale le parti si presentano per mezzo dei propri avvocati ed il giudice si occupa di tutta una serie di adempimenti espressamente indicati dal primo comma dell’art. 183 del c.p.c., tra cui:

  1. verifica della regolarità del contraddittorio, esaminando in concreto se il convenuto ha ricevuto regolarmente l’atto notificato;
  2. verifica del rispetto del termine dei 90 giorni;
  3. libero interrogatorio delle parti e tentativo di conciliazione, sempre che le parti siano presenti, altrimenti dovrà fissarsi un’altra udienza.

In mancanza di accordo, come spesso accade, le parti chiedono che si verbalizzi la richiesta di concessione dei termini indicati dal comma 6 dell’art. 183, ossia i termini previsti per presentare tre memorie, e precisamente:

  1. una prima memoria da presentarsi negli ulteriori 30 giorni per precisare e modificare le domande che sono state poste;
  2. una seconda memoria da presentare nei successivi 30 giorni per replicare alla precedente memoria e verificare i mezzi di prova (lista testi, richiesta consulenza tecnica, e così via)
  3. negli ulteriori venti giorni può essere presentata un’ulteriore terza memoria con la quale possono essere indicati i mezzi di prova contraria.

Depositate tutte queste memorie in cancelleria, il giudice provvede di solito con una ordinanza, per mezzo della quale deciderà sulla assunzione dei mezzi di prova (indicando quali sono stati ammessi e quali no), o con la quale potrebbe anche decidere di non ritenere necessario assumere mezzi di prova, rimettendo direttamente la causa in decisione.

Nel codice si ritrova sempre l’espressione “rimette la causa al collegio”, ma occorre sapere che tale rimessione avviene, di fatto, soltanto se si tratta di causa affidata alla competenza di un giudice collegiale (nel qual caso, in effetti, il giudice istruttore, con questa ordinanza, rimette le parti al collegio); mentre, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica, non vi sarà una vera e propria remissione al collegio, ma le parti si presenteranno all’udienza che viene definita di “precisazione delle conclusioni” (ove, appunto, preciseranno le loro domande, prima che venga emessa la sentenza).

Se, al contrario, con l’ordinanza di cui si è appena detto il giudice disponga che si debba svolgere un’istruttoria, ammettendo l'assunzione di determinati mezzi di prova, verranno fissate tutta una serie di udienze per la trattazione di tali mezzi di prova. Così potranno aversi, ad esempio:
- udienze testi, in cui verranno interrogati i testimoni;
- udienze in cui si provvederà alla nomina di un consulente tecnico, il quale darà alla causa il suo apporto tecnico.

Anche in questo caso, completata l’istruttoria, si arriverà all’udienza di “precisazione delle conclusioni”, nella quale sostanzialmente le parti faranno un po’ il riassunto di quanto sostenuto fino a quel momento, richiamandosi agli atti di causa (atto di citazione e comparsa di risposta).

Precisate le conclusioni, il giudice concederà due ulteriori termini:

  1. un primo termine di ulteriori 60 giorni dall’ultima udienza per depositare la cd. comparsa conclusionale, che riassume tutto ciò che è successo nel corso del processo, quello che è emerso dall’istruttoria, e nella quale vengono ribadite le istanze nei confronti di controparte;
  2. nei 20 giorni successivi verranno depositate le c.d. memorie di replica, con cui ogni parte ha possibilità di contestare ciò che l’altra ha sostenuto nella comparsa conclusionale.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per le memorie di replica, il giudice dovrà depositare in cancelleria la sentenza, ossia il provvedimento con il quale viene finalmente decisa e chiusa la causa.

A questo punto la cancelleria comunicherà alle parti l’avvenuto deposito della sentenza, affinché queste possano prenderne conoscenza e così valutare se proporre appello.

Si è detto, infatti, che il libro secondo del codice disciplina, accanto al rito ordinario di cognizione di primo grado, anche la fase delle impugnazioni, ossia di tutti quegli strumenti processuali di cui la parte, che non sia rimasta soddisfatta della decisione di primo grado, può avvalersi per affidare all’esame di un giudice diverso (in alcuni casi anche dello stesso Giudice, come avviene nel caso dell’opposizione di terzo) la richiesta di riforma, totale o parziale, di quel provvedimento che ritiene ingiusto o illegittimo.
Anche il diritto di impugnazione trova riconoscimento nella Costituzione, ed in particolare all’art. 111 della Costituzione, in cui viene espressamente sancito che oggetto di impugnazione sono tutte le sentenze e tutti i provvedimenti a contenuto decisionale (come ad esempio l’ordinanza), anche se aventi forma diversa dalla sentenza.

Anche per le impugnazioni vi sono dei termini ben precisi da rispettare.
Infatti, il termine per proporre l’appello, ma anche la revisione e l’opposizione di terzo, è di 30 giorni, mentre il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 60 giorni.
Si tratta di termini che devono assolutamente rispettarsi, e per questo motivo definiti "perentori", e che normalmente decorrono dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve).
Se la sentenza non dovesse essere notificata, invece, la parte che vuole impugnarla gode di un termine lungo, che il codice fissa in 6 mesi (180 giorni) e che si fa decorrere dalla sua pubblicazione.

Ma cosa fare se, dopo un lungo, faticoso e dispendioso processo civile, si ottiene una sentenza che ci dà ragione ma l’altra parte non intende rispettare quanto le è stato imposto dalla sentenza?

Per risolvere situazioni come questa bisogna fare riferimento al Libro terzo del codice di procedura civile, il quale si occupa del processo di esecuzione e di tutte quelle procedure che si rendono necessarie per far sì che la decisione giudiziale possa essere concretamente osservata e rispettata.
Quella che da questo momento viene esercitata si definisce azione esecutiva, e si realizza mediante un particolare procedimento che è il procedimento di esecuzione forzata.
Tale forma di esecuzione si divide in due tipi principali:

  1. espropriazione forzata: ad essa si fa ricorso quando il soggetto, riconosciuto creditore di una somma di denaro, procede per recuperare quella somma nei confronti del suo debitore, il quale ha deciso di non voler pagare spontaneamente (o perché non ha sufficienti disponibilità finanziarie oppure perché semplicemente pensa di essere così furbo da poter frodare il prossimo).
    Il debitore potrà essere attaccato su più fronti, potrà essere aggredito il suo patrimonio mobiliare (mobili di casa o dell’azienda, autovetture, partecipazioni sociali), il suo patrimonio immobiliare (case e terreni) o i suoi crediti (depositi bancari, conti correnti, stipendio, pensione).
    A ciascun gruppo di beni è dedicata una diversa forma di espropriazione forzata, e precisamente: pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi.
    La figura processuale a cui ci si deve necessariamente rivolgere per espletare tali procedure è l’ufficiale giudiziario, ausiliario del giudice, al quale compete il compito di mettere in esecuzione tutti i provvedimenti del giudice.
  1. esecuzione in forma specifica: viene utilizzata quando chi ha in mano un provvedimento giurisdizionale in suo favore (titolo esecutivo) procede per conseguire un obbligo di consegna o rilascio (la prima per recuperare un bene mobile, la seconda per il recupero di un immobile), o un obbligo di fare o di non fare (se il giudice nel suo provvedimento riconosce che il vicino ha realizzato un muro a distanza inferiore rispetto a quella legale ed il vicino non abbatte il muro con mezzi propri, chi ha ottenuto il titolo può metterlo in esecuzione ed ottenere la demolizione del muro con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ed anche contro la volontà di chi lo ha realizzato).

Ciò che occorre tenere ben presente è che condizione necessaria per dar luogo a qualunque azione esecutiva è l’esistenza del titolo esecutivo, ed è lo stesso codice di procedura civile che individua all’art. 474 del c.p.c. quali sono i titoli esecutivi.

Il nostro ordinamento prevede anche un'alternativa alla tutela giurisdizionale, riconoscendo alle parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, la possibilità di affidare la soluzione di ogni eventuale e futura controversia a soggetti privati, c.d. arbitri, la cui decisione prende il nome di lodo.
Non tutte le controversie possono essere oggetto di arbitrato, ma possono esserlo soltanto:

  1. le controversie aventi per oggetto diritti disponibili;
  2. le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 del c.p.c..

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, ma devono considerarsi come dei veri e propri mandatari delle parti che hanno stipulato la convenzione di arbitrato.

Accanto alla tutela generale dei diritti soggettivi l'ordinamento appresta, per determinate categorie di diritti o in presenza di determinati presupposti (quali situazioni di pericolo, di frustrazione o di impossibilità di garantire la tutela definitiva), ulteriori forme di tutela, diverse da quella ordinaria, in quanto dirette ad anticipare gli effetti di quest'ultima o a garantirne i risultati, o addirittura a sostituirla, qualora gli interessati non intendano invocarla.
Tale forma di tutela si definisce sommaria perché, a differenza della tutela normale, procede per vie più brevi e attraverso indagini più superficiali e meno complete, senza mai dare luogo a sentenze che producano l'accertamento proprio del giudicato.
La "sommarietà" è essenzialmente sommarietà di cognizione, cioè dell'attività logico-giuridica che il giudice è chiamato a compiere ai fini della pronuncia del provvedimento.

Nell'ambito del più ampio genus delle tutele sommarie, si distinguono i provvedimenti non cautelari ed i provvedimenti cautelari.
A) Provvedimenti non cautelari: realizzano finalità di anticipazione satisfattiva della pretesa, e servono esclusivamente ad anticipare sotto il profilo cronologico la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, attraverso la formazione di un titolo esecutivo provvisorio;
B) Provvedimenti cautelari: anche se possono avere contenuto anticipatorio degli effetti della successiva decisione di merito, perseguono la diversa finalità di salvaguardare il diritto dedotto in giudizio, in funzione dell'effettività della successiva tutela di merito.

Davanti ad una tale complessità normativa, l'assistenza di Brocardi.it è lo strumento giusto per riuscire a risolvere qualunque problema legale: attraverso una consulenza specifica, gli avvocati specializzati del team legale forniranno delle indicazioni precise riguardo ai diritti e facoltà che spettano al cittadino nelle varie fasi del processo civile, dando i suggerimenti giusti, comprovati da numerosi anni di esperienza in materia.

Dopo aver preso in esame il processo civile nel suo insieme, vediamo adesso di puntualizzare qualche suo aspetto peculiare, nella speranza così di anticipare gli interrogativi che più comunemente vengono posti ogni giorno al servizio di consulenza legale di Brocardi.it.



CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di processo civile redatte dai legali di Brocardi.it.

Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.

Quali sono le parti del processo civile?
Sono considerate tali, e si definiscono parti del processo civile o parti processuali:

  1. la persona che dà avvio al processo (attore o ricorrente), proponendo la sua domanda ed esponendo le ragioni che sorreggono la stessa; può trattarsi sia di una persona fisica che di una persona giuridica;
  2. la persona nei cui confronti viene posta la domanda (convenuto o resistente): anche in questo caso può essere una persona fisica o giuridica;
  3. il Giudice, ossia colui il quale, sulla base delle motivazione o delle prove poste a sostegno della domanda dell’attore e delle difese ed eccezioni prodotte, adotta una decisione al termine del giudizio, la quale può essere resa con sentenza o con altro provvedimento (decreto, ordinanza), a seconda del tipo di rito che è stato seguito.

Ma parte processuale è anche il Pubblico ministero, il quale, nel corso del processo civile, è chiamato ad esercitare l’azione civile nei casi previsti dalla legge (ne sono esempio i procedimenti per dichiarazione di morte presunta, quello per nomina di curatore, ecc.).
Il Pubblico ministero si differenza dalle altre parti (quelle private) per il fatto che il suo intervento è richiesto a tutela di interessi generali aventi natura pubblica, e ciò spiega anche la ragione per cui in alcuni casi il suo intervento è previsto a pena di nullità rilevabile d’ufficio (come avviene nelle cause matrimoniali e nelle cause relative alla capacità delle persone).
Protagonista eventuale del processo civile è il consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale non è altro che un ausiliario del giudice, poiché gli fornisce il suo apporto nella soluzione di questioni di carattere prettamente tecnico (ad esempio in campo medico, contabile, e così via).
Egli viene nominato tra le persone iscritte in appositi albi (distinti per specifiche competenze) ed è vincolato unicamente alla richiesta che gli viene formulata dal giudice, tramite proposizione di specifici quesiti (alla fine del suo lavoro, per il quale gli viene assegnato un termine ben preciso, depositerà in cancelleria una relazione scritta, la c.d. consulenza tecnica).

Perché nel corso del processo la parte processuale viene definita in maniera diversa?
La diversa definizione è legata al tipo di processo che viene instaurato.
Ed infatti, mentre nel processo di cognizione, o meglio nei processi introdotti con atto di citazione, le parti vengono identificate come attore e convenuto, nei processi introdotti con ricorso si parla di ricorrente e resistente.
Nel processo di secondo grado, cioè quello con cui si intende chiedere la riforma della sentenza del giudice di primo grado, le parti prendono il nome di appellante e appellato o di reclamante e reclamato.

Cosa accade nel caso in cui la parte proponga un'impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso o viceversa?
È configurabile una "sanatoria" dell'atto processuale introduttivo, oppure lo stesso risulterà fatalmente viziato?
Sul punto, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui il gravame sia stato erroneamente introdotto con ricorso, la sanatoria risulta senz'altro ammissibile.
Quest'ultima può avvenire a condizione che l'atto di appello sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 ovvero 327 c.p.c.

Nel processo esecutivo, ossia quello con cui ci si rivolge al giudice (dell’esecuzione) per ottenere coattivamente l’esecuzione di un ordine che non è stato eseguito spontaneamente, le parti vengono identificate con i nomi di "creditore procedente" o "interveniente" e di "debitore esecutato" o "intimato".

Parere giuridico dei legali di Brocardi.it in merito alla competenza del giudice
I giudici ordinari previsti dal codice di procedura civile sono:

  • Giudice di Pace
  • Tribunale ordinario
  • Tribunale per i minorenni
  • Corte d’Appello
  • Corte di Cassazione.

La scelta tra i diversi giudici si fonda sul grado di giudizio, sulla materia, sul valore e sul territorio.

Come si individua il giudice competente per territorio?
La scelta del giudice competente territorialmente avviene di norma con riferimento alla parte che viene chiamata in giudizio, cioè alla persona nei confronti della quale viene promossa l’azione giudiziaria.
Si è detto prima che parte processuale può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e così si avrà che:

  1. se il chiamato in giudizio è una persona fisica, foro territorialmente competente è quello della sua residenza, domicilio o dimora.
    Potrebbe verificarsi il caso che il convenuto dimori all’estero o che il suo domicilio sia sconosciuto. In questo caso il codice consente di individuare il giudice territorialmente competente in base alla residenza, domicilio o dimora dell’attore.
  1. se il chiamato in giudizio è una persona giuridica, il foro verrà individuato facendo riferimento alla sua sede legale, a quella effettiva o ancora al luogo in cui sorge un suo stabilimento di produzione.
    È anche possibile fare riferimento alla residenza, domicilio o dimora del suo rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.
  1. se, invece, ad essere chiamato in giudizio dovesse essere un ente privo di personalità giuridica (esempio un comitato o una associazione non riconosciuta), in questo caso il foro competente verrà individuato in base al luogo ove tale ente svolge la sua attività.

Deve precisarsi che le regole sopra viste non sono sempre fisse, in quanto vi sono dei casi di c.d. competenza facoltativa (si tratta delle cause aventi ad oggetto obbligazioni) o di c.d. competenza speciale con riferimento a particolari materie (ad esempio per le cause ereditarie, per quelle aventi ad oggetto beni immobili o per le cause in materia di esecuzione forzata).

Una volta determinato il luogo, quale altro criterio deve seguirsi per individuare correttamente il giudice competente a cui rivolgersi?
Determinata la competenza territoriale, si tratta di individuare il giudice sulla base del valore della controversia (competenza per valore) o, nei casi previsti dalla legge, sulla base della materia che sarà oggetto di giudizio (competenza per materia).
Questi criteri (valore e materia) consentono di identificare il c.d. giudice naturale precostituito per legge fra tutti quelli operanti nel medesimo territorio.

Facciamo un esempio: in una causa di risarcimento danni, la cui competenza in primo grado è ripartita tra Giudice di Pace e Tribunale, sarà sulla base del valore che ci si dovrà rivolgere all’uno o all’altro giudice.
Regola generale per individuare il valore di una causa è quella di fondare il calcolo sulla base della domanda proposta dall’attore o ricorrente (vi si debbono comprendere anche eventuali interessi e spese).
Ma il Tribunale ha anche competenza c.d. residuale, ossia è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, oltre che per specifiche e determinate materie, analiticamente indicate all’art. 9 del c.p.c..

Per non sbagliare, rischiando di perdere tempo e denaro a causa di una scorretta individuazione del giudice competente, diventa fondamentale l'assistenza di un team legale specializzato, come quello di Brocardi.it, che permetta all'utente di orientarsi durante le diverse fasi del processo civile, grazie alla profonda conoscenza degli istituti e delle dinamiche processuali.

Chiarimenti legali riguardo al "principio della domanda" e alla capacità processuale
Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Inoltre, per proporre una domanda giudiziale o per contraddire alla stessa occorre avervi interesse, ovvero occorre essere titolare di una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto concreto e attuale lesivo di un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico.
È in questo concetto che si esprime, in maniera alquanto semplice e sintetica, il principio della domanda.
Ma per invocare giustizia è necessario un altro presupposto fondamentale: occorre possedere la capacità processuale, ossia la capacità di presentarsi davanti ad un giudice e stare in giudizio.
Tale capacità viene riconosciuta:

  1. a tutte le persone fisiche che hanno il libero esercizio dei diritti che intendono far valere e rispettare; chi non gode di tale libero esercizio non resterà privo di tutela, ma avrà la necessità di farsi rappresentare, assistere o autorizzare secondo le specifiche norme che regolano la capacità (un chiaro esempio di questo secondo caso riguarda i minori e gli incapaci).
  2. alle persone giuridiche, le quali possono stare in giudizio per mezzo di colui che ne ha la rappresentanza legale.

Per andare davanti al giudice occorre sempre essere difesi da un avvocato?
In linea generale, le parti non possono stare in giudizio personalmente, ma devono farsi assistere da un difensore munito di quella che si definisce procura alle liti.
Sono fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, come accade ad esempio per alcuni procedimenti per i quali è competente il giudice di pace.
Due sono i tipi di procura che è possibile conferire al proprio difensore:

  1. procura generale: si attribuisce al difensore il potere di rappresentare il cliente in tutte le cause in cui sarà parte, sia come attore che come convenuto.
  2. procura speciale: viene conferita la rappresentanza soltanto per una o più liti determinate.

Questo secondo tipo di procura, a differenza di quella generale, può anche essere redatta e sottoscritta in calce o a margine dell’atto di citazione, del ricorso o del primo atto processuale introduttivo; in questo caso al difensore viene attribuito un ulteriore potere, che è quello di certificare l’autografia della sottoscrizione.

Cosa si intende per "principio del contraddittorio"? È possibile ottenere una consulenza legale del team di avvocati specializzati di Brocardi.it su tale aspetto del processo
Il principio del contraddittorio è una regola fondamentale da rispettare affinché il giudizio civile possa dirsi correttamente instaurato e svolto.
Il giudice, per essere messo in condizione di decidere, deve conoscere esattamente le ragioni vantate da ciascuna delle parti in causa, ed è per questo che, salvo i casi in cui la legge non disponga altrimenti in maniera espressa (ne è un esempio il procedimento monitorio con contraddittorio eventuale e differito), egli non può statuire su alcuna domanda se la parte nei confronti della quale quella domanda è stata proposta non risulta regolarmente citata e non è comparsa.
In ciò assumono un ruolo fondamentale le norme che lo stesso codice detta in materia di notificazione, le cui forme devono essere assolutamente rispettate perché ogni singolo atto processuale possa considerarsi correttamente portato a conoscenza del suo destinatario.
Ciò induce a dover qualificare il processo civile come un processo formale, soggetto in quanto tale ad un complesso di norme procedurali che lo regolano, le quali vanno rispettate anche quando il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza di un legale.

Proprio la complessità di tutte le regole formali dettate dal codice di procedura civile, che impongono non di rado termini perentori entro i quali solamente sarà possibile effettuare una certa attività processuale, richiedono una conoscenza approfondita di tutta la materia della procedura civile, non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto per come il processo si svolge ogni giorno nelle aule dei tribunali.

In questi casi, il servizio di consulenza si estende anche ai colleghi: gli avvocati specializzati di Brocardi.it offrono assistenza in tal senso, fornendo un orientamento accurato per la redazione degli atti processuali, indicazioni di strategia processuale o chiarendo semplicemente i dubbi legati ad una materia che diventa di giorno in giorno più complessa.

Assistenza giuridica con riferimento alle cause di interruzione, sospensione ed estinzione del processo civile
Lo svolgimento di un procedimento civile si può arrestare a causa di alcune vicende particolari che ne determinano la sospensione, l’interruzione o l’estinzione.

  • Possono verificarsi casi di sospensione necessaria qualora il giudice investito della controversia o altro giudice si trovi a dover risolvere altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa c.d. principale.
    Tale tipo di sospensione "pregiudiziale" deve necessariamente essere disposta dal giudice e si differenzia da quella per giustificati motivi e su istanza di tutte le parti, la quale può essere disposta dal Giudice per una sola volta e per non oltre tre mesi (il giudice dovrà in tale caso fissare l’udienza di prosecuzione del giudizio).
    Durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto processuale e tutti i termini vengono interrotti fino alla fissazione della nuova udienza.
    Se l’udienza non dovesse essere fissata, devono essere le parti a chiederne la fissazione entro il termine di tre mesi da quando è cessata la causa di sospensione, altrimenti il processo si estingue.
  • Si ha interruzione del processo, invece, quando la situazione di una delle parti subisce un mutamento; essa, infatti, viene disposta in caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo procuratore, o ancora in caso di cessazione di tale rappresentanza.
    Se uno degli eventi di cui si è appena detto si verifica prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, il processo si interrompe, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo decidano di costituirsi volontariamente facendolo proseguire, oppure salvo che l’altra parte si avvalga della facoltà di citarli in riassunzione entro i termini previsti per la comparizione.
    Nel caso in cui uno di tali eventi riguardi la parte che si è costituita a mezzo di procuratore, occorre che venga dichiarato in udienza o notificato alle altre parti: da tale momento il processo si interrompe (salvo sempre il caso di costituzione volontaria o di riassunzione). Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia alla stessa.
  • L’estinzione del processo, invece, può aversi per:
  1. rinuncia agli atti del giudizio, se viene accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse a proseguirlo.
    Dichiarazione di rinuncia e sua accettazione vengono rese dalle parti o dai loro procuratori speciali verbalmente in udienza, oppure mediante appositi atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
    Il giudice avrà il compito di accertare la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, ed all’esito di tale verifica potrà dichiarare l’estinzione del processo.
    Colui che ha effettuato la rinuncia sarà tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, e la liquidazione verrà disposta con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore (è consentito un diverso accordo tra le parti).
  1. inattività delle parti: si parla di inattività qualora, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si costituisca entro i termini di legge o anche nel caso in cui il Giudice, dopo la costituzione e nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
    In quest’ultima ipotesi il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, pena la sua estinzione.

In ogni caso, occorre sapere che l’estinzione del processo non estingue la relativa azione, mentre le spese del processo estinto rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipato.

Esistono casi di sentenze non impugnabili? Ecco alcune risposte a dubbi legali con riguardo alla materia delle impugnazioni
Bisogna osservare, innanzitutto, che i mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari (sono tali quelli proponibili soltanto contro una sentenza non passata in giudicato, come l’appello ed il ricorso per cassazione) e straordinari (sono tali quelli proponibili, nei casi tassativamente previsti dalla legge, contro una sentenza passata in giudicato, come la revocazione e l’opposizione di terzo).
Detto questo, va precisato che non tutte le sentenze sono appellabili, in quanto non lo sono quelle definite tali dalle legge o per accordo delle parti o quelle sentenze per le quali il giudice, su incarico delle parti, ha deciso secondo equità.
Ad esempio, non sono appellabili le sentenze emesse in una causa di lavoro il cui valore non ecceda i 25,82 euro (così art. 440 del c.p.c.), così come quelle in materia di opposizione agli atti esecutivi.
Sono, invece, appellabili, ma solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o di norme comunitarie, le sentenze che il Giudice di pace emette quando decide secondo equità (per cause il cui valore non ecceda i 1.100 euro).

Anche per il giudizio di impugnazione il principio fondamentale è quello secondo cui per proporre una domanda in giudizio o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, e tale interesse, nel caso di gravame, non può che nascere dalla soccombenza, anche se parziale.
Poiché davanti al Giudice dell’appello non giungerà tutto il materiale su cui è stata fondata la decisione di primo grado, l’appellante dovrà esporre i motivi specifici dell’impugnazione, mentre, se vi è soccombenza reciproca, anche l’appellato potrà addurre i suoi motivi ed impugnare la sentenza con il c.d. appello incidentale.
In ogni caso, si tenga ben presente che in tale fase non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, mentre, se vi sono domande o eccezioni che sono state proposte in primo grado e non accolte, le stesse, se non riproposte in appello, si intendono rinunciate.
L’appello non sospende mai automaticamente l’efficacia della sentenza di primo grado (la quale è per legge provvisoriamente esecutiva), ma è consentito alla parte che propone l’impugnazione di chiedere al giudice d’appello che venga sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado.
Nella generalità dei casi, il giudizio d’appello si conclude con una sentenza che sostituisce quella emessa in primo grado, ma possono anche aversi dei casi in cui lo stesso giudice d’appello dispone l’eliminazione della sentenza appellata, rimettendo la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.


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