Le cause estintive del reato e della pena incidono solamente sugli effetti penali del reato. Per contro, ciò non toglie che quando vi sia stato un accertamento da parte del giudice penale della commissione del fatto da parte del soggetto oppure una successiva autonoma statuizione del giudice civile, i danni patrimoniali e non patrimoniali debbano essere risarciti.
Appare infatti chiaro come ad esempio la
prescrizione (art.
157), la quale estingue il reato per il decorso del tempo e fa quindi venir meno la pretesa punitiva statale nei confronti del reo, non è idonea a scalfire le obbligazioni civile derivanti dal reato, ove accertate.
La
Corte di Cassazione, con sent. n. 6690/1984, ha inoltre statuito che, in caso di concorso dell'
amnistia (art.
151) e della prescrizione intervenute in tempi diversi, deve applicarsi, trattandosi di cause di estinzione aventi effetti penalistici di pari efficacia, quella intervenuta per prima. Gli effetti civili che perdurino dopo la dichiarazione della causa di estinzione del reato intervenuta per prima non cessano per l'intervento della successiva causa di estinzione poiché questa, ai sensi del terzo comma dell'art.
183, è riferibile ai soli effetti penali non ancora estinti dalla causa antecedente, mentre gli effetti civili, a norma del presente articolo, permangono e non seguono la medesima sorte.
Da ultimo, viene specificato che, per contro, le obbligazioni delle persone fisiche e
giuridiche civilmente obbligate per le pene pecuniarie si elidono per effetto dell'intervento di cause estintive del reato o della pena.