Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 648del 17 aprile 1967
(1 massima)
(massima n. 1)
La estinzione di un reato non esclude il fatto che lo costituisce e non impedisce che il fatto medesimo possa essere valutato e utilizzato per ogni altro effetto e, quindi, come prova di altri fatti, se idoneo a fornirla.