(massima n. 1)
È bensì vero che, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, il giudice civile ha il potere-dovere di sostituirsi al giudice penale per accertare, con piena libertà di apprezzamento, se nel fatto lesivo, già costituente reato, ricorrano gli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito penale, ai limitati fini delle azioni civili di restituzione e di risarcimento (artt. 185 e 198 c.p.), e che, in tal caso e a questi fini, spetta allo stesso giudice la ricostruzione della fattispecie e la individuazione della figura di reato in cui questa sia inquadrabile. Ma a tale accertamento non può il giudice civile procedere se non nelle fasi di merito e nei limiti delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.