(massima n. 1)
Gli effetti dell'estinzione del reato sulle obbligazioni civili da esso derivanti e sull'azione civile esercitata nel processo penale non sono regolati dalle norme sul concorso di cause estintive del reato e della pena (art. 183 c.p.), ma trovano la loro autonoma e compiuta disciplina, sul piano sostanziale, nell'art. 198 c.p., e, sul piano processuale, nell'art. 23 c.p.p. ed ora, limitatamente al caso di estinzione del reato per amnistia, nell'art. 12 della L. n. 405 del 1978. Ne consegue che il sopravvenire, dopo l'amnistia, di altra causa estintiva del reato non vale a privare il giudice penale del potere-dovere, attribuitogli dall'art. 12, di conoscere egualmente, in sede di impugnazione, dell'azione civile, nonostante l'avvenuta estinzione del reato per amnistia ed in deroga alla norma generale di cui all'art. 23 c.p.p.