(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 521-bis c.p.p., comma primo, in virtù della quale se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni di circostanza aggravante, reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma primo, lett. b), o fatto nuovo, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga al principio della non regressione del procedimento e, come tale, è di stretta interpretazione. Ne consegue che ne è esclusa l'operatività allorché un reato concorrente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell'ambito di un processo per il quale, in relazione agli altri reati, si è tenuta l'udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio. (Nella specie, relativa a conflitto di competenza tra tribunale e g.u.p., la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del tribunale che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M., escludendo così che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 28 c.p.p., comma secondo, ultima parte, secondo la quale, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo).