(massima n. 2)
Quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. (Fattispecie in cui il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di omessa comunicazione della detenzione di armi, di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., diversamente qualificato dalla Corte di cassazione nel delitto di detenzione di armi da sparo di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd.). (Annulla senza rinvio, Trib. Sassari, 14 gennaio 2009).