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Articolo 516 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modifica della imputazione

Dispositivo dell'art. 516 Codice di procedura penale

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [429], e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione [423, 522] e procede alla relativa contestazione [520](1).

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli(2).

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis(3)(4)(5)(6)(7).

Note

(1) Si tratta di un potere esclusivo del P.M. da effettuarsi personalmente all'imputato, trattandosi di un mutamento dell'accusa, sul quale il giudice non esercita un vaglio preventivo, potendo questi pronunciarsi solo al momento della decisione.
(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 186, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) L'ultimo comma è stato introdotto dall'art. 47, comma 4, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(4) La Corte Cost. si è più volte pronunciata a riguardo di tale articolo prima, con sent. 30 maggio 1994, n. 265, lo ha dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. Poi, con sent. 19 dicembre 1995, n. 530, l'illegittimità è stata dichiarata in quanto la norma non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. Infine, con sent. 18 dicembre 2009, n. 333, ne è stata dichiarata l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 1 - 5 dicembre 2014, n. 273 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2017, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 11 febbraio 2020, n. 14, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Ratio Legis

La possibilità di rimodellare il fatto in conformità a quanto viene emergendo dall'escussione delle prove è coerente con il valore attribuito al dibattimento, quale sede principale dell'accertamento processuale.

Spiegazione dell'art. 516 Codice di procedura penale

La correlazione tra accusa e sentenza rappresenta un principio fondamentale all'interno della fase del giudizio, posto che risulta assolutamente indispensabile per un corretto ed effettivo esercizio della difesa da parte dell'imputato. Invero, è fatto divieto al giudice di pronunciarsi su un fatto che non sia stato preventivamente portato a conoscenza dell'imputato, come specularmente l'imputato ha diritto a venire giudicato solo per un fatto che gli è stato formalmente addebitato.

In linea di massima, se la decisione non coincide con la formulazione dell'imputazione, il giudice deve astenersi dal decidere e trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo formuli, se ancora possibile tenuto conto della prescrizione, una nuova imputazione (art. 521, comma 2).

Tuttavia, già nel corso del dibattimento, il pubblico ministero può modificare ed integrare l'accusa. Anzi, la modifica dell'imputazione rappresenta un potere esclusivo del pubblico ministero, da effettuarsi personalmente nei confronti dell'imputato (se l'imputato è assente si provvede ex art. 520 mediante la notifica per estratto del verbale dibattimentale).

Se, dunque, nel corso del dibattimento il pubblico ministero si avvede che il fatto, per come risulta dall'attività sino a quel momento svolta, è diverso rispetto a quanto enunciato all'interno del decreto che dispone il giudizio, egli modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione (personalmente, se l'imputato o il suo difensore sono presenti).

Se a seguito della modifica dell'imputazione il reato risulta di competenza di un giudice superiore, va pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 23. Se invece risulta di competenza del tribunale collegiale invece che a composizione monocratica, il relativo difetto deve essere eccepito immediatamente oppure, nell'ipotesi in cui vi sia stata sospensione del dibattimento, all'inizio della nuova udienza.

All'inizio della nuova udienza deve altresì essere eccepito il vizio derivante dal non essersi tenuta l'udienza preliminare, qualora si sia proceduto per un reato che non la prevedeva, ma che, in seguito al mutamento dell'imputazione, risulta ora necessaria.

Massime relative all'art. 516 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29877/2018

In tema di nuove contestazioni in dibatimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva).

Cass. pen. n. 13469/2017

In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perchè il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., è necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. sia accertato e non solo prospettato dalle parti.

Cass. pen. n. 2295/2016

Non costituisce contestazione di un "fatto nuovo" ex art. 518 cod. proc. pen., bensì di un "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la modifica dell'imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta - reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. - dovendosi ricomprendere nella nozione di "fatto diverso" non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la nozione di "fatto nuovo" attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato).

Cass. pen. n. 49177/2015

Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione).

Cass. pen. n. 10069/2015

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, erroneamente qualificando come "fatto nuovo" un reato legato dal vincolo della continuazione a quelli già contestati, neghi al pubblico ministero la possibilità di effettuarne la contestazione in udienza ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che rientra comunque nel potere del Gup di autorizzare le contestazioni suppletive e che non provoca, sotto l'aspetto funzionale, alcuna stasi processuale.

Cass. pen. n. 4175/2015

La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008).

Cass. pen. n. 51248/2014

È legittima la modifica dell'imputazione da parte del P.M. prima della formale apertura del dibattimento, in quanto essa non deve necessariamente fondarsi sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Cass. pen. n. 16989/2014

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate all'esito dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Cass. pen. n. 10196/2013

La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. Pertanto, detta rilevanza deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza, della data del reato - nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione - non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive.

Cass. pen. n. 10820/2012

È ammissibile la richiesta di applicazione della pena, proposta a seguito di modifica dell'imputazione, ex art. 516 cod. proc. pen. - nella specie da tentata estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - effettuata dal P.M., dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e, pertanto, sulla base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, considerato che, in tal caso, l'erroneità dell'imputazione, addebitabile al P.M., determina un'alterazione della libera determinazione - in ordine ai riti speciali - dell'imputato, il quale non assume liberamente il rischio del dibattimento, con la conseguenza che il diniego del rito speciale si tradurrebbe in una ingiustificata compressione del diritto di difesa.

Cass. pen. n. 16632/2007

Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente perché si proceda a un nuovo giudizio. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 40249/2006

La contestazione suppletiva ex artt. 516 e 517 c.p.p. è ammissibile non solo a fronte di elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale, ma anche quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati «trascurati» nella contestazione originaria.

Cass. pen. n. 24537/2004

In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benchè l'art. 517 c.p.p. preveda testualmente che l'uno e le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non è condivisibile la interpretazione di tale precetto nel senso che la contestazione suppletiva possa avvenire solo su circostanze emerse per la prima volta nell'istruzione dibattimentale. Viceversa, non è preclusa al P.M. la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede.

Cass. pen. n. 382/2000

Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio iura novit causa. In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere. (Fattispecie in tema di contestazione relativa a stabilimento balneare che diffondeva musica con volume così alto da procurare disturbo alle persone», la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata specificazione relativa alla figura criminosa integrata, con riferimento al primo o al secondo comma dell'art. 659 c.p.).

Cass. pen. n. 10640/1999

Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio in dubio pro reo, che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.

Cass. pen. n. 4/1999

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 1245/1998

Poiché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione, l'intervenuta archiviazione non può precludere l'integrazione nel dibattimento a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la nullità della sentenza ex art. 178, lett. b, c.p.p., per l'improcedibilità dell'azione penale in ordine ad un reato contestatogli nel dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., deducendo che per il medesimo fatto era intervenuto decreto di archiviazione prima dell'esercizio dell'azione penale e che mancava la necessaria autorizzazione del giudice per le indagini preliminari).

Cass. pen. n. 6374/1997

Le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato. (La Corte ha precisato che, nei procedimenti per reati colposi, deve ritenersi che l'affermazione di responsabilità per un'ipotesi di colpa non menzionata nel capo di imputazione rientra pur sempre nella generica contestazione di colpa; pertanto, inalterato restando il fatto storico, non v'è violazione della regola dell'immutabilità dell'accusa, poiché la contestazione generica di colpa, seppure ulteriormente connotata, lascia l'imputato nelle condizioni di difendersi da qualunque addebito al riguardo, con la conseguente possibilità di ravvisare in sentenza elementi di colpa non indicati nella contestazione).

Cass. pen. n. 3253/1996

La nozione di «fatto diverso» differenziata da quella di «fatto nuovo» comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Questa interpretazione deriva dall'art. 521 c.p.p., che, contrapponendo la «definizione giuridica diversa» al «fatto diverso», evidenzia il valore di diversità materiale racchiuso nella seconda espressione, ed è confermata dagli artt. 423 primo comma e 521 secondo comma c.p.p., giacché la prima disposizione prevede la contestazione suppletiva perché «il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione» e la seconda prescrive la trasmissione degli atti al P.M., quando, in sede di delibazione, accerta che il fatto da lui riconosciuto è diverso anche «da quello descritto nella contestazione effettuata a norma dell'art. 516 c.p.p.», sicché in entrambe le fattispecie il «fatto diverso» è difforme da quello dell'imputazione ed ha connotati materiali differenti. Pertanto rientra nella nozione di fatto diverso di cui all'art. 516 c.p.p. la contestazione della edificazione di box-garages invece della primitiva costruzione abusiva di una delimitazione con serrande dello stesso spazio per creare nuovi volumi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il P.M. aveva proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 516, 518 e 522 stesso codice, in quanto la dichiarata nullità non sussisteva, perché non era stato contestato un fatto nuovo, ma un fatto diverso).

Cass. pen. n. 11783/1995

Il diritto di richiedere un termine per la difesa, previsto dall'art. 519 c.p.p. in caso di nuova contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. non è da considerare riservato esclusivamente all'imputato ma, senza alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 99 c.p.p., si estende al difensore.

Nell'ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell'acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti, comprensiva di tutta l'attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine e l'espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltà.

Cass. pen. n. 10660/1995

Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516, 517 e 518, n. 2, la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio o, se presente, per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza. Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa petendi contro l'imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione.

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