(massima n. 1)
Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal pubblico ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 c.p.p., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolaritą spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente.