(massima n. 1)
La riqualificazione giuridica in dibattimento, che riconduce il fatto al novero dei reati per i quali č prevista l'udienza preliminare impone al Tribunale, se l'udienza preliminare non si č tenuta, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, restando esclusa la possibilitā di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente indicato. (Annulla senza rinvio, Trib. Ancona, 08 aprile 2009).