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Titolo III - Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Documentazione degli atti

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")
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Con le lettere a) e b) del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 134 del 2021 il legislatore delegante ha inteso porre mano al sistema di documentazione degli atti processuali, tenendo conto per un verso delle risorse tecniche oggi disponibili per una riproduzione non solo cartacea del relativo andamento, e per l’altro degli sviluppi della giurisprudenza e della stessa legislazione circa il minimo valore euristico esigibile per la valutazione di determinate prove (a partire da quelle dichiarative).


Si è preso atto, nella predisposizione dell’articolato, della diversa scansione stabilita in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (ovvero senza compresenza delle parti in contraddittorio), e dunque ricorso alla videoregistrazione, facendo salva la possibilità di eccettuare situazioni di indisponibilità dei mezzi o del personale tecnico necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni (audioregistrazione), con possibilità di eccettuare determinate situazioni, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato.


In questo contesto si è ritenuto in primo luogo di adeguare la previsione generale sulla documentazione degli atti (art. 134), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, al fianco di quelle già previste.
Nel nuovo comma 1 si compie un mero richiamo alle norme speciali che, per singoli atti, prevedono nel seguito del codice il ricorso alle registrazioni, norme che costituiranno specifica attuazione del precetto generale.
Nel nuovo comma 3 si autorizza il magistrato all’uso dei mezzi in questione per qualunque atto, in aggiunta alla verbalizzazione parziale (secondo quanto già attualmente disposto) o come integrazione della stessa verbalizzazione completa, quando quest’ultima sembri comunque insufficiente, per le caratteristiche del caso concreto, rispetto allo scopo di fedele rappresentazione dell’atto.


In riferimento all’interrogatorio di persona detenuta che si svolga fuori udienza (art. 141 bis) la delega ha imposto il passaggio dall’attuale equivalenza tra audio e video registrazione alla necessità di impiego in via prioritaria della seconda, sempre facendo salva l’eventualità che manchino i mezzi necessari, ma imponendo in questo caso il ricorso alla perizia od alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione.
Sul presupposto che la norma citata valga per ogni tipo di interrogatorio, compreso quello cd. di garanzia (art. 294), quando condotto nei confronti di persona detenuta, si è ritenuto di innalzare la qualità della documentazione anche nei casi in cui sia applicata una misura non coercitiva, e sia ugualmente necessario procedere, appunto, all’interrogatorio di garanzia.
Il testo proposto per il comma 6 bis della norma vale appunto in tal senso, pur escludendo l’indefettibilità della videoregistrazione alla luce del minor grado della costrizione subita dall’interessato in punto di libertà personale, e dunque lasciando, ove manchino le risorse, che si ricorra alla “garanzia minima” della fonoregistrazione, come tale introdotta dalla legge delega.


La stessa logica è stata adottata in relazione agli interrogatori (di persone non detenute: supra) condotti dal pubblico ministero (art. 373, comma 1, lettere b e d-bis), per i quali, a norma del nuovo comma 2 bis della stessa disposizione, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, ove ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.


Per quanto attiene alla documentazione di dichiarazioni prive di valenza difensiva che si svolgano nella fase delle indagini preliminari (e presentino dunque i noti limiti di utilizzabilità fisiologica), la riproduzione fonografica è stata prevista - salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico - nelle indagini sui delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta (v. artt. 357, co. 3 bis, per la polizia giudiziaria, e 373, co. 2 ter, per il pubblico ministero).
In relazione a tale seconda evenienza, è parso opportuno intervenire sugli articoli 351 e 362 al fine di prevedere che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell’audizione, salva - come detto - l’indisponibilità della necessaria strumentazione.
Anche al fine di evitare inutili aggravi, si è stabilito, comunque, che si provveda alla trascrizione solo ove essa risulti assolutamente indispensabile e che a ciò possa provvedere anche la polizia giudiziaria, in caso di atto assunto dal pubblico ministero o dalla stessa polizia giudiziaria.


In alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l’esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell’atto, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (v. art. 357, co. 3 ter).
Lo stesso criterio è stato adottato, mutatis mutandis, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2 quater) e per quelle assunte dal professionista nell’ambito delle indagini difensive (art. 391 ter, comma 3 ter).


Resta da dire degli interventi imposti o consentiti dalla porzione della delega (lettera a) del comma 8 dell’art. 1) che concerne la videoregistrazione della prova dichiarativa.
Il presupposto è dato dalla rilevanza della prescrizione per la prova dichiarativa assunta in qualunque contesto nel cui ambito si formi un mezzo dimostrativo fisiologicamente idoneo a supportare la decisione sulla regiudicanda. Per questa ragione, ed in estrema sintesi, si è ritenuto di estendere la disciplina di maggior garanzia all’escussione di persone informate nell’ambito del giudizio abbreviato, a norma dell’art. 441, commi 5 e 6, sebbene la legge espressamente prescriva che tale escussione si svolga nelle forme previste dall’art. 422 (commi 2, 3 e 4) per l’udienza preliminare.
In tale ultima udienza non si dà luogo a prove dichiarative, ma ad una integrazione della base cognitiva per la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, fisiologicamente inutilizzabile per la decisione sul merito dell’accusa, a meno di una futura ed ipotetica richiesta di accesso ai riti speciali.


L’audizione di “testimoni” nel giudizio abbreviato, per quanto a sua volta non riconducibile all’astratta nozione di prova dichiarativa, è invece geneticamente destinata a formare il convincimento del giudice sull’imputazione, ponendo tra l’altro quei problemi di sindacato nei gradi successivi di giudizio dai quali si è originata buona parte della tematica in esame.
A maggior ragione la necessità della registrazione video è stata estesa alle prove raccolte in sede di incidente probatorio (art. 401), che vengono ad esistenza, com’è noto, per essere tendenzialmente valutate da un giudice diverso da quello che ha presieduto all’assunzione, e per le quali dunque è particolarmente pressante l’esigenza di ridurre il vulnus ai principi di immediatezza ed oralità.


In questo contesto, norma centrale del sistema diviene l’art. 510 del codice, nel cui ambito si è pianamente prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (compresi periti e consulenti tecnici, protagonisti secondo la più recente giurisprudenza di prove dichiarative in senso proprio), facendo salvo - anche in tal caso - il limite della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
Considerato l’impatto della nuova disposizione, per concedere all’amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, si dispone, con la norma transitoria di cui all’art. 94 dello schema di decreto, che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso. L’uniformità dei criteri di documentazione è poi ottenuta, riguardo per un verso al giudizio abbreviato, e per l’altro all’incidente probatorio, mediante semplici norme di rinvio inserite rispettivamente all’art. 401 (comma 5 come modificato) ed all’art. 441 (comma 6 come modificato) del codice.