Che cosa significa "Incidente probatorio"?
L'incidente probatorio è un istituto inserito all'art. 392 c.p.p. che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari purché pertinente e rilevante ex art. 190 c.p.p.: per l'assunzione di essa, infatti, non è possibile attendere sino al dibattimento. Di norma la prova si forma durante il dibattimento nel contraddittorio delle parti, pertanto il legislatore ha previsto che si possa o si debba ricorrere a tale istituto solo in presenza di alcune ipotesi tassativamente previste dal codice; la prova, anche se anticipata, è assunta nel regolare contraddittorio delle parti. I casi tassativamente non rinviabili sono:
- la testimonianza o il confronto se colui che dovrà renderli non potrà farlo nel dibattimento a causa di un grave impedimento (es. malattia) o di una minaccia in atto perché egli non deponga o deponga il falso;
- l'esperimento giudiziale e la perizia urgente se la cosa o il luogo oggetto di perizia o esperimento è soggetto a modificazione non evitabile;
- la ricognizione che è ammessa se "particolare ragioni si urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento".
In altri casi invece l'incidente probatorio può essere richiesto dalla parte (pubblico ministero e indagato) senza che vi siano gli estremi dell'urgenza; essi sono doversi, ma i più importanti sono:
- l'esame dell'indagato quando debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui, o l'esame dell'imputato connesso o collegato ai sensi dell'art. [n210cpp]] c.p.p.;
- la perizia di lunga durata;
- la testimonianza o l'esame di persona che si sia rifiutata di rispondere nel colloquio con il difensore;
- nei casi concreti concernenti i delitti di violenza sessuale e assimilati.
Le fasi dell'incidente probatorio sono molteplici: vi è prima il contraddittorio - seguito poi dalla decisione del giudice - relativo all'ammissibilità dell'incidente; quindi vi è l'udienza in camera di consiglio e infine l'eventuale ulteriore contraddittorio. La persona offesa non è ammessa a chiedere l'incidente probatorio, ma può sollecitarlo al p.m.. Il richiedente nella richiesta dovrà specificare:
- la prova da assumere, le ragioni della rilevanza e i fatti riguardanti l'oggetto;
- i motivi per cui quella prova non è rinviabile al dibattimento;
- i soggetti interessati.
Una volta depositata presso la cancelleria del giudice, il richiedente provvederà a notificarla all'altra parte che potrà contestarne il contenuto; se il giudice accoglie la richiesta, con ordinanza indicherà la data dell'udienza specificando i limiti delle richieste delle parti, l'oggetto della prova e i soggetti interessati all'assunzione di quest'ultima, altrimenti dichiara inammissibile la richiesta o, ancora potrà anche rigettarla perché infondata. Tale ordinanza non è impugnabile. Poiché l'incidente probatorio comporta una parziale discovery delle indagini, il pubblico ministero potrà chiedere al giudice di rinviare l'udienza qualora ciò pregiudicasse le indagini in corso; in tal caso, verrà disposto il differimento dell'incidente probatorio per il tempo necessario affinché il pubblico ministero svolga quelle indagini che l'esecuzione dell'incidente stesso andrebbe ad inficiare.
Le prove assunte nel corso dell'incidente probatorio sono utilizzabili nel corso del dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori erano presenti nel corso dell'incidente probatorio.
- la testimonianza o il confronto se colui che dovrà renderli non potrà farlo nel dibattimento a causa di un grave impedimento (es. malattia) o di una minaccia in atto perché egli non deponga o deponga il falso;
- l'esperimento giudiziale e la perizia urgente se la cosa o il luogo oggetto di perizia o esperimento è soggetto a modificazione non evitabile;
- la ricognizione che è ammessa se "particolare ragioni si urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento".
In altri casi invece l'incidente probatorio può essere richiesto dalla parte (pubblico ministero e indagato) senza che vi siano gli estremi dell'urgenza; essi sono doversi, ma i più importanti sono:
- l'esame dell'indagato quando debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui, o l'esame dell'imputato connesso o collegato ai sensi dell'art. [n210cpp]] c.p.p.;
- la perizia di lunga durata;
- la testimonianza o l'esame di persona che si sia rifiutata di rispondere nel colloquio con il difensore;
- nei casi concreti concernenti i delitti di violenza sessuale e assimilati.
Le fasi dell'incidente probatorio sono molteplici: vi è prima il contraddittorio - seguito poi dalla decisione del giudice - relativo all'ammissibilità dell'incidente; quindi vi è l'udienza in camera di consiglio e infine l'eventuale ulteriore contraddittorio. La persona offesa non è ammessa a chiedere l'incidente probatorio, ma può sollecitarlo al p.m.. Il richiedente nella richiesta dovrà specificare:
- la prova da assumere, le ragioni della rilevanza e i fatti riguardanti l'oggetto;
- i motivi per cui quella prova non è rinviabile al dibattimento;
- i soggetti interessati.
Una volta depositata presso la cancelleria del giudice, il richiedente provvederà a notificarla all'altra parte che potrà contestarne il contenuto; se il giudice accoglie la richiesta, con ordinanza indicherà la data dell'udienza specificando i limiti delle richieste delle parti, l'oggetto della prova e i soggetti interessati all'assunzione di quest'ultima, altrimenti dichiara inammissibile la richiesta o, ancora potrà anche rigettarla perché infondata. Tale ordinanza non è impugnabile. Poiché l'incidente probatorio comporta una parziale discovery delle indagini, il pubblico ministero potrà chiedere al giudice di rinviare l'udienza qualora ciò pregiudicasse le indagini in corso; in tal caso, verrà disposto il differimento dell'incidente probatorio per il tempo necessario affinché il pubblico ministero svolga quelle indagini che l'esecuzione dell'incidente stesso andrebbe ad inficiare.
Le prove assunte nel corso dell'incidente probatorio sono utilizzabili nel corso del dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori erano presenti nel corso dell'incidente probatorio.