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Articolo 140 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modalità di documentazione in casi particolari

Dispositivo dell'art. 140 Codice di procedura penale

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127, 134].

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità [420, 510, 666].

Ratio Legis

Si tratta di una norma di carattere eccezionale rispetto alle ordinarie modalità di documentazione e che risponde ad esigenze di economia processuale.

Spiegazione dell'art. 140 Codice di procedura penale

In un'ottica di valorizzazione del principio di economia processuale, la norma in commento stabilisce che se gli atti da verbalizzare presentano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, oppure quando si verificano delle indisponibilità dei mezzi di riproduzione o degli ausiliari tecnici, il giudice può disporre che il verbale venga redatto in forma riassuntiva. Si tratta di precise condizioni, la cui valutazione è rimessa la giudice, che comportano una redazioni manuale e contestuale, quindi necessariamente sintetica, del verbale, senza l'accompagnamento della riproduzione fonografica, tipica delle attività che si svolgono durante le udienze camerali o in fase di udienza preliminare.

In tali ipotesi, il giudice deve comunque vigilare circa la genuinità della riproduzione, e soprattutto della parte essenziale delle stesse. Nel verbale, anche se in forma riassuntiva, è comunque considerata fondamentale la riproduzione di tutte le circostanze dalle quali si possa dedurre la credibilità delle dichiarazione rese (tra cui ad esempio se il dichiarante inizia a piangere, oppure anche altri tipi di dichiarazione che possano essere utili al giudice).


Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 140 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8882/2005

L'imputato, che si duole della errata verbalizzazione in forma riassuntiva, non può attivare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (sentenze, ordinanze e decreti).

Cass. pen. n. 3348/2004

Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 c.p.p. nè in altre previsioni.

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