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Articolo 138 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

Dispositivo dell'art. 138 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2(1), i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.

Note

(1) Tale clausola di salvezza si riferisce alla redazione del verbale stenotipico in dibattimento, che deve essere trascritto non oltre tre giorni dalla sua formazione.

Ratio Legis

Il verbale svolge una funzione sia rappresentativa sia conservativa degli atti che si compiono nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 138 Codice di procedura penale

Premesso che la stenotipia è una tecnica di abbreviazione della scrittura eseguita mediante una macchina comunemente chiamata “macchina per stenografare”, la norma in esame stabilisce che i nastri impressi con la stenotipia devono essere trascritti con caratteri comuni non oltre i giorno successivo oltre a quello in cui sono stati prodotti, in modo da ottenere una documentazione più fedele dell'attività processuale. I nastri frutto della stenotipia vanno comunque conservati insieme alle trascrizioni.

Di regola la trascrizione è compiuta dallo stesso soggetto che ha stenotipizzato ma, se questo è impedito, l'incarico di trascrivere viene affidato ad altra persona idonea, anche estranea alla pubblica amministrazione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 138 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45506/2008

In tema di documentazione degli atti, non determina nullità la mancanza di sottoscrizione da parte del tecnico sulle trascrizioni stenotipiche delle udienze o nel testo delle relative registrazioni.

Cass. pen. n. 8007/1996

Qualora il verbale venga redatto con il mezzo della stenotipia, l'eventuale ritardo nel deposito della trascrizione rispetto al termine stabilito dall'art. 138 c.p.p. non comporta alcuna nullità processuale, essendo facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione. La richiesta di un termine, infatti, costituisce una facoltà discrezionale della parte, alla stessa non vietata, anche se non espressamente prevista dalla legge. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di diritto sopra massimato, ha pure dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la discussione finale avvenga dopo il deposito della trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia e che le parti possano chiedere la sospensione o il rinvio del processo in attesa del deposito detto).

Cass. pen. n. 11914/1992

La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. D'altro canto, sarebbe del tutto ultroneo il richiamo alle norme relative alla perizia; non soltanto per il carattere di mera operazione dell'attività di trascrizione, comunque da distinguere dalla struttura gnoseologica dei mezzi di prova, dei quali può, semmai, costituire una mera rappresentazione, ma per la fungibilità, che è propria dell'attività meramente riproduttiva, non in grado di poter essere qualificata alla stregua di un documento e, conseguentemente, di un mezzo di prova.

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