(massima n. 1)
Qualora il giudice, nel corso dell'udienza preliminare, accerti che l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente e liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può disporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio, infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di imputabilità, non potendosi negare all'imputato - ove vi potesse partecipare - l'eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di evitare l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 222 c.p.