(massima n. 1)
L'interdizione dell'imputato non comporta di per sé l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 cod. proc. pen., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, già sottoposto nel corso del giudizio di primo grado a perizia che aveva accertato un ritardo mentale lieve non inficiante la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto, a seguito della successiva interdizione dovuta ad una schizofrenia di tipo disorganizzato, nel giudizio di appello, celebrato ad anni di distanza da quello di primo grado, non era stato disposto un nuovo necessario accertamento ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen.).