(massima n. 1)
In tema di accertamenti sulla capacitā dell'imputato, il giudice non č tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione - se occorre - contenuta nell'art. 70, primo comma, c.p.p., l'espletamento di tale attivitā rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato.