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Articolo 53 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione

Dispositivo dell'art. 53 Codice di procedura penale

1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso(1).

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio [372 lett. b) c.p.p.](2)(3).

Note

È solo il procuratore capo che decide la distribuzione dei procedimenti assegnandoli a chi, tra i pubblici ministeri, risulti più adeguato a divenire titolare delle indagini: essi, infatti, non possono scegliere autonomamente di occuparsi di un dato procedimento.
(2) Qualora spetti al procuratore capo sostituire obbligatoriamente un pubblico ministero ai sensi dell'art. 36 c.p.p., ma non ottemperi a tale dovere, vi provvede il procuratore generale presso la corte d'appello. Si tratta di uno dei casi in cui l'avocazione è obbligatoria [51 c.p.p.].
(3) Si veda l'art. 3 delle disposizioni di attuazione.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto inserire il principio dell'autonomia del pubblico ministero perchè è quello che meglio si adatta all'oralità del dibattimento nonchè all'evoluzione dialettica propria dell'udienza. L'autonomia del pubblico ministero è necessaria per assicurare la correttezza del suo ruolo e per evitare che subisca influenze da parte dei dirigenti degli uffici. Ciò non si significa che non sia sottoposto ad alcun controllo: poichè il Procuratore capo vigila sul suo operato; sugli uffici del pubblico ministero, invece viglila il ministero della giustizia che è autorizzato ad effettuare ispezioni (art. 69 r.d. 30-1-1941, n. 12).

Spiegazione dell'art. 53 Codice di procedura penale

Oltre che dalla presente norma, la piena autonomia del magistrato del pubblico ministero viene tutelata anche dall'articolo 70, comma 4 delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Il riferimento all'udienza significa che tale principio trova applicazione sia in udienza preliminare, sia nell'udienza per l'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio abbreviato. Il pubblico ministero in udienza ha completa autonomia poichè una volta assegnato il procedimento ad un magistrato, avviene la c.d. personalizzazione della funzione di accusa che consente al magistrato di scegliere liberamente i passi da compiere. Pertanto il procuratore capo non può sostituirlo se non in determinati casi: per grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio o di grave incompatibilità.

Per contro, mentre nella fase delle indagini preliminari vere e proprie tale autonomia perde parte del suo significato, in udienza le cause di sostituzione risultano più circoscritte, nello specifico ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Una prima categoria è rappresentata da cause che consentono una valutazione di natura discrezionale da parte del capo dell'ufficio, vale a dire il grave impedimento e le rilevanti esigenze di servizio.

La seconda categoria da cause che determinano l'obbligatorietà dell'astensione da parte del giudice, quando sussistano le cause di cui all'articolo 36, escluse le gravi ragioni di convenienza di cui alla lettera h (in realtà da ricomprendersi comunque nella categoria seguente).

Una terza categoria include invece le ipotesi in cui necessario il consenso da parte del magistrato interessato, che come anticipato, può riferirsi sia alle gravi ragioni di convenienza, come alle cause più disparate.

Se il capo dell'ufficio non interviene,, spetta al procuratore generale presso la corte d'appello designa un magistrato appartenente al proprio ufficio.

Massime relative all'art. 53 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16170/2011

La delega conferita dal Procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario per l'udienza di convalida e per il successivo giudizio direttissimo autorizza il delegato a configurare in termini diversi l'accusa e a procedere a nuove contestazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la contestazione da parte del vice procuratore onorario dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 8815/1996

Anche nell'ipotesi in cui venga ravvisata la partecipazione alle indagini preliminari dell'ufficiale di polizia delegato ad esercitare le funzioni di P.M. alla udienza innanzi al pretore, ciò non comporta la nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b), c.p.p., conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento. La suddetta nullità, infatti, trova applicazione nei casi in cui il rappresentante del P.M. non ha i requisiti essenziali per ricoprire l'incarico ovvero non fa parte dell'ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria. Il che non si verifica quando, con delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, il potere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza viene conferito ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria), con ciò attuandosi un vero e proprio trasferimento di funzioni a persona legittimata, che in tal modo realizza a suo favore i necessari requisiti di capacità, di cui l'organo requirente deve essere provvisto al fine della validità degli atti compiuti. Ciò non esclude, peraltro, che il soggetto ritualmente delegato venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, del tipo di quelle previste dall'art. 36, primo comma, lett. a), b), d), e) c.p.p., alle quali occorra ovviare con la sostituzione, di cui all'art. 53, secondo e terzo comma c.p.p.

Cass. pen. n. 8355/1991

Il capo dell'ufficio del pubblico ministero non può contestare con l'impugnazione, salvi i casi di violazione di legge, l'esercizio del potere discrezionale del magistrato da lui delegato nell'espressione del consenso al giudizio abbreviato e, ancor prima, nella scelta del giudizio immediato dal quale il primo è scaturito. Siffatta contestazione è in contrasto non soltanto con il principio dell'autonomia del pubblico ministero designato, ma, ancor più incisivamente, con quello preminente della dialettica processuale, per il quale sono le parti direttamente in causa a svolgere le azioni e a esprimere i pareri, più o meno vincolanti, in esplicazione di una esclusiva e piena autonomia discrezionale. Al capo dell'ufficio spetta soltanto il potere di sostituzione del pubblico ministero designato, nei casi espressamente previsti dalla legge, e quello generale di impugnazione dei provvedimenti del giudice, limitato a violazioni di legge.

Cass. pen. n. 5942/1991

Nel vigente sistema processuale penale è prevista l'insostituibilità, a pena di nullità, del giudice, non del magistrato che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che è parte. La norma di cui all'art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell'interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l'integrità del ruolo dell'accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio. (Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio per irrituale sostituzione del P.M. in una delle udienze).

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