(massima n. 1)
Il capo dell'ufficio del pubblico ministero non può contestare con l'impugnazione, salvi i casi di violazione di legge, l'esercizio del potere discrezionale del magistrato da lui delegato nell'espressione del consenso al giudizio abbreviato e, ancor prima, nella scelta del giudizio immediato dal quale il primo è scaturito. Siffatta contestazione è in contrasto non soltanto con il principio dell'autonomia del pubblico ministero designato, ma, ancor più incisivamente, con quello preminente della dialettica processuale, per il quale sono le parti direttamente in causa a svolgere le azioni e a esprimere i pareri, più o meno vincolanti, in esplicazione di una esclusiva e piena autonomia discrezionale. Al capo dell'ufficio spetta soltanto il potere di sostituzione del pubblico ministero designato, nei casi espressamente previsti dalla legge, e quello generale di impugnazione dei provvedimenti del giudice, limitato a violazioni di legge.