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Articolo 52 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Astensione

Dispositivo dell'art. 52 Codice di procedura penale

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,](1) il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione(2).

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,](1) del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11(3).

Note

(1) Il testo inserito all'interno delle parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.
(2) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione».
(3) Il pubblico ministero può liberamente decidere se sussistono le condizioni per presentare dichiarazione di astensione: non è infatti passibile di dichiarazione di ricusazione, come invece avviene per il giudice.

Ratio Legis

Sebbene la pubblica accusa sia la parte naturalmente contrapposta all'imputato il legislatore ha voluto assicurarsi che il pubblico ministero svolga le propre funzioni serenamente, garantendo la tersietà al processo. Spetta al pubblico ministero decidere se sussistono le condizioni per presentare la dichiarazione di astensione, non potendo mai essere passibile di ricusazione.

Spiegazione dell'art. 52 Codice di procedura penale

Mentre in relazione al giudice il legislatore ha ritenuto di dover elencare tassativamente i casi in cui il giudice debba astenersi (art. 36), con ipotesi che rivelano la presenza di un interesse personale, di una inimicizia con una delle parti, oppure di un rapporto personale (più o meno intenso) con una delle parti che prendono parte al processo, tale necessità non si è per contro ritenuta sussistente in relazione al pubblico ministero.

Egli ha semplicemente la facoltà di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza. La natura omincomprensiva della norma offre il fianco all'enuclearsi di una ampissima casistica, che può ricomprendere i rapporti familiari e personali con una delle parti o con il giudice della singola fase processuale, piuttosto che interessi economici privati, o situazione di conflitto di interessi.

Sulla dichiarazione di astensione decidono, all'interno dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale ed il procuratore generale, mentre su questi ultimi decide rispettivamente il procuratore generale presso la corte d'appello ed il procuratore generale presso la corte di cassazione.

Ad ogni modo, se vi è accoglimento, il pubblico ministero viene sostituito con altro p.m. del medesimo ufficio. Nel caso invece in cui venga accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte d'appello, può essere designato anche l p.m. ugualmente competente dello stesso ufficio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 11.

Massime relative all'art. 52 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40159/2009

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione. (Dichiara inammissibile, Trib. Caltanissetta, 07/05/2009).

Cass. pen. n. 7992/2005

In materia di abuso d'ufficio determinato dalla violazione dell'obbligo di astensione, l'espressione «omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti», contenuta nell'articolo 323 del c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate in via generale. Tale richiamo — esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione — delinea un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene abrogata e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. (Fattispecie con riferimento all'articolo 52 del c.p.p., che prevede la facoltà di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall'obbligo di astensione).

Cass. pen. n. 1581/1998

È irrituale il provvedimento con il quale il pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all'ufficio di quest'ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell'ufficio).

Cass. pen. n. 5427/1995

La disposizione di cui all'art. 52, comma 4, c.p.p., si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e dettando all'uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell'art. 11 c.p.p.; il richiamo a quest'ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell'attività ricadente nell'ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali ex artt. 8 e 9 c.p.p.

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