(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi in cui venga ravvisata la partecipazione alle indagini preliminari dell'ufficiale di polizia delegato ad esercitare le funzioni di P.M. alla udienza innanzi al pretore, ciò non comporta la nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b), c.p.p., conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento. La suddetta nullità, infatti, trova applicazione nei casi in cui il rappresentante del P.M. non ha i requisiti essenziali per ricoprire l'incarico ovvero non fa parte dell'ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria. Il che non si verifica quando, con delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, il potere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza viene conferito ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria), con ciò attuandosi un vero e proprio trasferimento di funzioni a persona legittimata, che in tal modo realizza a suo favore i necessari requisiti di capacità, di cui l'organo requirente deve essere provvisto al fine della validità degli atti compiuti. Ciò non esclude, peraltro, che il soggetto ritualmente delegato venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, del tipo di quelle previste dall'art. 36, primo comma, lett. a), b), d), e) c.p.p., alle quali occorra ovviare con la sostituzione, di cui all'art. 53, secondo e terzo comma c.p.p.