(massima n. 1)
Nel vigente sistema processuale penale č prevista l'insostituibilitā, a pena di nullitā, del giudice, non del magistrato che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che č parte. La norma di cui all'art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell'interesse diretto delle parti, bensė per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l'integritā del ruolo dell'accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio. (Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l'imputato aveva dedotto la nullitā del giudizio per irrituale sostituzione del P.M. in una delle udienze).