Cass. pen. n. 29343/2009
La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 02 febbraio 2009).
Cass. pen. n. 23977/2008
Qualora il pubblico ministero nel prosieguo delle indagini preliminari ravvisi la competenza territoriale di altro ufficio, non sussiste conflitto positivo di competenza tra il G.i.p., originariamente competente, che ha emesso il provvedimento cautelare e il G.i.p. che sia stato richiesto dell'emissione di una nuova misura cautelare dall'ufficio del pubblico ministero al quale gli atti sono stati trasmessi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, poichè le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la "notitia criminis", legittimamente il P.M. può ritenere che l'eventuale futuro giudizio debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e pertanto inviare agli atti ad un diverso ufficio di procura). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Salerno, 19 Febbraio 2008).
Cass. pen. n. 5655/2007
La misura cautelare in corso di esecuzione rimane efficace, e non necessita pertanto di essere confermata al pari, invece, di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di competenza, ad altro ufficio del pubblico ministero. (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 31 agosto 2006).
Cass. pen. n. 45725/2005
Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, il "dies a quo" della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente. (Rigetta, Trib. lib. Perugia, 22 Dicembre 2004).
Cass. pen. n. 23819/2004
La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 c.p.p., all'Ufficio di Procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 c.p.p. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.
Cass. pen. n. 24385/2003
Non sussiste un conflitto di competenza qualora un primo Gip abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura ad altra ritenuta territorialmente competente nel prosieguo delle indagini, un secondo Gip, ritenuta la propria competenza, emetta una nuova misura cautelare, in quanto non vi è una «contemporanea» cognizione dello stesso fatto, bensì una diacronica investitura di giudici diversi.
Cass. pen. n. 5472/2001
È da considerare irrituale, ma non produttivo di nullità assoluta o a regime c.d. «intermedio», il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero (diverso da quello che aveva originariamente proceduto), il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito.
Cass. pen. n. 4720/1996
Costituisce contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero, da risolversi ai sensi dell'art. 54 c.p.p., e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., quello che derivi dall'avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtà non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della notitia criminis, ma l'inquadramento giuridico in una o in un'altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede.
Cass. pen. n. 4661/1994
Il P.M. non può mai richiedere al Gip di dichiararsi incompetente perché ove egli ritenga tale incompetenza deve trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice competente; pertanto, qualora egli si rivolga al Gip presso il tribunale ove esercita le funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto Gip si dichiari incompetente posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva richiesto al Gip di dichiarare la propria incompetenza su un'istanza di dissequestro avanzata dall'indagato. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del giudice che aveva, ritenendo inammissibile la richiesta del P.M., ordinato la restituzione degli atti allo stesso affinché li rimettesse a quello ritenuto competente oppure formulasse opposizione sulla istanza di dissequestro fondata sul merito).
Cass. pen. n. 4090/1994
Per l'instaurazione di un conflitto di competenza la conflittualità tra giudici deve essere attuale e non meramente potenziale o strumentale creata a fini di ovviare a presunte imprecisioni di qualificazione giuridica che, nella fase delle indagini preliminari, di cui è titolare esclusivo il P.M., possono essere altrimenti ovviate (ad esempio ricorrendo alle modalità di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., in tema di contrasti tra pubblici ministeri). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva disposto l'archiviazione degli atti concernenti il reato di rapina ed il P.M. presso la pretura, cui quello presso il tribunale aveva trasmesso gli atti per il residuo reato di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel richiedere al Gip presso la pretura l'archiviazione per mancanza di querela per tale ultimo reato e la restituzione degli atti per lesioni, aveva prospettato la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine al fatto oggetto del decreto di archiviazione del Gip del tribunale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inesistente il conflitto così elevato dal Gip pretorile).
Cass. pen. n. 1734/1993
I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici.
Cass. pen. n. 714/1993
I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale.