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Articolo 3 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Designazione del pubblico ministero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 3 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106

[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.]

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