Cass. civ. n. 12890/2020
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/10/2016).
Cass. civ. n. 29144/2019
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.
Cass. civ. n. 15996/2019
In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.
Cass. civ. n. 10594/2019
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata).
Cass. civ. n. 2658/2019
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Cass. civ. n. 25831/2017
In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensì da quella in cui l’atto sia restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante.
Cass. civ. n. 21375/2017
La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del d.l.vo n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario.
Cass. civ. n. 21201/2017
L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Cass. civ. n. 19936/2017
Il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto che la cessazione della causa di sospensione fosse nota alla parte interessata posto che la controversia pregiudiziale pendeva tra le stesse parti e queste erano assistite dagli stessi difensori).
Cass. civ. n. 18318/2015
Nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.
Cass. civ. n. 15539/2014
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Cass. civ. n. 773/2013
La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione.
Cass. civ. n. 13683/2012
Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio.
Cass. civ. n. 4851/2012
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore costituito, non costituisce mezzo di conoscenza legale dell'evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte rappresentata all'organo giudiziario per comunicare l'avvenuto decesso del difensore, senza che abbia rilievo l'avvenuta allegazione dello stesso al fascicolo d'ufficio disposta dal giudice, risolvendosi tale comunicazione in una mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato. Ne consegue che detto telegramma non è idoneo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione di cui dall'art. 305 c.p.c..
Cass. civ. n. 1900/2011
In tema di riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, detta estinzione non potrà essere dichiarata ove la parte riassumente si sia adeguatamente e tempestivamente attivata nel richiedere al giudice (assolvendoli sotto il suo diretto controllo) i necessari adempimenti nei termini assentiti per il completamento del subprocedimento notificatorio nei casi di obiettiva difficoltà nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla prosecuzione del giudizio o di altri oggettivi ostacoli di natura processuale, ad essa parte non imputabili, che risultino indispensabili per la corretta e definitiva individuazione di tale soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio per non aver la parte provveduto a notificare, nel termine giudizialmente assegnatogli, il ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato, ed il decreto di fissazione d'udienza, nonostante essa avesse la necessità di accertare l'esistenza di eredi effettivi della controparte deceduta, con conseguente instaurazione di "actio interrogatoria" ex art. 481 cod. civ. e successiva necessaria richiesta della nomina del curatore dell'eredità giacente).
Cass. civ. n. 16018/2010
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 17679/2009
In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire. Pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente - ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo - il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale.
Cass. civ. n. 24599/2008
Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumente nel semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.
Cass. civ. n. 23848/2008
Quando, a seguito di interruzione del processo, venga depositato nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. un ricorso in riassunzione e sia in tal modo impedita l'estinzione del processo, ove all'udienza fissata per la prosecuzione compaiano le parti cui l'istante avrebbe dovuto notificare il ricorso per realizzare la "vocatio in ius" e non compaia la parte istante, il processo deve regolarmente proseguire, rimanendo irrilevante che quest'ultima non abbia fornito la prova dell'avvenuta notificazione, risultando realizzato in ogni caso, con la comparizione, lo scopo della "vocatio" medesima.
Cass. civ. n. 7443/2008
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.
Cass. civ. n. 14854/2006
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
Cass. civ. n. 950/2005
In tema di conclusione del processo civile, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale. Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza piú che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali. Pertanto, ove una parte abbia, in un primo tempo, proposto reclamo avanti allo stesso tribunale che ha emesso la pronuncia estintiva (avente contenuto di sentenza), e questo reclamo sia stato correttamente dichiarato inammissibile, essa — ove intenda dolersi della pronuncia estintiva del giudizio — non deve proporre impugnazione contro il provvedimento d'inammissibilità del reclamo ma avverso il primo, ossia contro quello che abbia dichiarato estinto il giudizio di prime cure (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, perchè proposta anzichè contro il secondo provvedimento, nei riguardi del primo, ossia quello dichiarativo dell'estinzione del giudizio, così come correttamente aveva fatto la parte, dopo la prima, erronea, sua iniziativa processuale).
Cass. civ. n. 14040/2003
A seguito della interruzione del processo, la mancata riassunzione nei confronti del terzo chiamato in causa come soggetto effettivamente obbligato comporta l'estinzione, a norma dell'art. 305 c.p.c., in quanto la causa proposta nei confronti del terzo è, in tal caso, inscindibile da quella principale, in ragione del vincolo che unisce le due cause riguardo alla individuazione del soggetto obbligato.
Cass. civ. n. 780/2001
La dichiarazione di estinzione del processo è bensì subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non è vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione potendo egli rilevare di ufficio il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte.
Cass. civ. n. 5160/2000
La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, (297) e 307 c.p.c., sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti invece che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto. (Nella specie, essendo parte del giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato ed essendo intervenuta la sua trasformazione in società per azioni, il processo era stato interrotto nel presupposto che fosse venuto meno lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato; la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della dichiarata interruzione, essendo quest'ultima da ritenersi illegittima a norma dell'art. 15 D.L. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993, prevedente che, anche dopo la trasformazione dell'Ente, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato prosegua nei giudizi pendenti).
Cass. civ. n. 14691/1999
L'art. 305 c.p.c. — a seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976 della Corte costituzionale — deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o impedimento del procuratore, decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte, interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione e certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita. Pertanto, alla stregua di tale sistema, da un lato il termine suddetto, essendo correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si è verificato il menzionato presupposto, non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e, dall'altro lato, la dimostrazione della legale conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa.
Cass. civ. n. 9342/1997
Il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo implica inidoneità ab origine dell'atto di riassunzione a produrre gli effetti a lui propri, in relazione alla intervenuta decadenza, e non consente quindi l'applicazione della sanatoria contemplata dall'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 2082/1996
La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1969, n. 742, riguarda qualsiasi termine processuale, sicché deve applicarsi anche al termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto a seguito della morte della parte.
Cass. civ. n. 3933/1980
Il termine ordinatorio può essere prorogato solo prima della scadenza, a norma dell'art. 154 c.p.c., con la conseguenza che, lasciato inutilmente scadere, ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio. Pertanto, il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato nel termine di sei mesi, ma che non sia notificato alle controparti nel termine ordinatorio stabilito dal giudice, bensì in quello illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza, non produce gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e la controparte può eccepire l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già scaduto.
Cass. civ. n. 611/1980
In caso di riassunzione del processo interrotto, l'obbligo del rispetto dei termini minimi di comparizione sussiste quando l'interruzione si verifica prima che si sia avuta la costituzione delle parti, mentre quando l'interruzione si verifica successivamente non occorre il rispetto di alcun termine minimo di comparizione, e le esigenze delle parti trovano adeguata garanzia nella valutazione che viene fatta dal giudice stesso, in armonia con le specifiche situazioni di fatto.