(massima n. 1)
Il termine ordinatorio può essere prorogato solo prima della scadenza, a norma dell'art. 154 c.p.c., con la conseguenza che, lasciato inutilmente scadere, ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio. Pertanto, il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato nel termine di sei mesi, ma che non sia notificato alle controparti nel termine ordinatorio stabilito dal giudice, bensì in quello illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza, non produce gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e la controparte può eccepire l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già scaduto.