(massima n. 1)
L'art. 305 c.p.c. — a seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976 della Corte costituzionale — deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o impedimento del procuratore, decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte, interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione e certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita. Pertanto, alla stregua di tale sistema, da un lato il termine suddetto, essendo correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si è verificato il menzionato presupposto, non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e, dall'altro lato, la dimostrazione della legale conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa.