(massima n. 1)
La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, (297) e 307 c.p.c., sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti invece che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio č irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto. (Nella specie, essendo parte del giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato ed essendo intervenuta la sua trasformazione in societā per azioni, il processo era stato interrotto nel presupposto che fosse venuto meno lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato; la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della dichiarata interruzione, essendo quest'ultima da ritenersi illegittima a norma dell'art. 15 D.L. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993, prevedente che, anche dopo la trasformazione dell'Ente, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato prosegua nei giudizi pendenti).