(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensģ da quella in cui latto sia restituito dallufficiale giudiziario al notificante.