(massima n. 1)
Quando, a seguito di interruzione del processo, venga depositato nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. un ricorso in riassunzione e sia in tal modo impedita l'estinzione del processo, ove all'udienza fissata per la prosecuzione compaiano le parti cui l'istante avrebbe dovuto notificare il ricorso per realizzare la "vocatio in ius" e non compaia la parte istante, il processo deve regolarmente proseguire, rimanendo irrilevante che quest'ultima non abbia fornito la prova dell'avvenuta notificazione, risultando realizzato in ogni caso, con la comparizione, lo scopo della "vocatio" medesima.