(massima n. 1)
Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumente nel semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.