Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto (1) del giudice istruttore (2).
Finché non sia pronunciata la sentenza (3) sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio.]
Note
(1)
Quando il giudice ritiene che sia opportuno anticipare gli effetti della sentenza di interdizione o di inabilitazione procede con decreto alla nomina di un tutore o curatore provvisorio. Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente il decreto di nomina consiste in un provvedimento provvisorio, può essere emesso in qualsiasi stato del processo, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Inoltre, può essere impugnato con il reclamo di cui al successivo art. 739 del c.p.c..
(2)
La competenza ad emanare il decreto di nomina del curatore o del tutore spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo o inabilitando.
Tale decreto, unitamente alla sentenza di interdizione o inabilitazione devono essere annotati, a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicati all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita (si cfr. l'art. 423 del c.c.).
Tale decreto, unitamente alla sentenza di interdizione o inabilitazione devono essere annotati, a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicati all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita (si cfr. l'art. 423 del c.c.).
(3)
Il provvedimento con cui il giudice dispone l'interdizione o l'inabilitazione ha la forma del la sentenza che ha carattere costitutivo e determina l'apertura della tutela e della curatela. Si precisa poi che, ai sensi dell'art. 421 c.c., la sentenza acquista efficacia immediata dalla data di pubblicazione, eccettuata l'ipotesi in cui venga interdetto o inabilitato un minore: in questa ipotesi l'efficacia decorre dal raggiungimento della maggiore età.