Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 717 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 717 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto (1) del giudice istruttore (2).

Finché non sia pronunciata la sentenza (3) sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio.]

Note

(1) Quando il giudice ritiene che sia opportuno anticipare gli effetti della sentenza di interdizione o di inabilitazione procede con decreto alla nomina di un tutore o curatore provvisorio. Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente il decreto di nomina consiste in un provvedimento provvisorio, può essere emesso in qualsiasi stato del processo, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Inoltre, può essere impugnato con il reclamo di cui al successivo art. 739 del c.p.c..
(2) La competenza ad emanare il decreto di nomina del curatore o del tutore spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo o inabilitando.
Tale decreto, unitamente alla sentenza di interdizione o inabilitazione devono essere annotati, a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicati all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita (si cfr. l'art. 423 del c.c.).
(3) Il provvedimento con cui il giudice dispone l'interdizione o l'inabilitazione ha la forma del la sentenza che ha carattere costitutivo e determina l'apertura della tutela e della curatela. Si precisa poi che, ai sensi dell'art. 421 c.c., la sentenza acquista efficacia immediata dalla data di pubblicazione, eccettuata l'ipotesi in cui venga interdetto o inabilitato un minore: in questa ipotesi l'efficacia decorre dal raggiungimento della maggiore età.

Spiegazione dell'art. 717 Codice di procedura civile

La nomina del tutore o del curatore provvisorio ha come finalità quella di assicurare una efficace gestione dell'interesse sia dell'incapace che della collettività; tale nomina non incide sulla capacità dell'interdicendo o dell'inabilitando di cui all’art. 716 del c.p.c., in quanto egli conserva anche la legittimazione processuale.
Mentre il codice civile si preoccupa di delineare le caratteristiche sostanziali che deve possedere la figura del tutore o del curatore provvisorio, il codice di rito precisa quali sono le modalità della loro nomina.

Per ragioni di opportunità, la designazione può avvenire anche d'ufficio, con decreto emesso dall'istruttore; allo stesso giudice istruttore compete anche la revoca della nomina, sempre ex officio e con decreto, almeno fino a quando non venga pronunciata la sentenza sulla domanda di interdizione o inabilitazione.

Il tutore provvisorio (per l'interdicendo) e il curatore provvisorio (per l'inabilitando) esercitano, seppure per un periodo di tempo limitato, le medesime funzioni che spettano rispettivamente al tutore ed al curatore.
Successivamente alla remissione al collegio della causa per la decisione, il giudice istruttore perde qualsiasi potere in relazione alla nomina del curatore o tutore provvisorio, e sarà il giudice tutelare ad occuparsi della problematica attinente all'opportunità della designazione.

Il tribunale, pertanto, viene investito di un potere di nomina del tutore o curatore provvisorio, eventualmente anche soltanto confermativa, soltanto nelle seguenti ipotesi:
a) in assenza di precedente designazione da parte dell'istruttore, ha un potere di nomina ex novo in caso di sentenza di accoglimento della domanda di interdizione o di inabilitazione;
b) sempre in caso di sentenza di accoglimento della domanda di interdizione o inabilitazione, può confermare la nomina già effettuata dall'istruttore con decreto;
c) in caso di sentenza di rigetto della domanda di interdizione o di inabilitazione, può confermare la nomina derivante da precedente designazione dell'istruttore.

Se il procedimento si estingue, il tutore o curatore provvisorio sono revocati dal momento del verificarsi dell'evento estintivo.
In ordine alla scelta del soggetto che dovrà ricoprire l'ufficio, vanno seguiti, per quanto possibile, i criteri che il 3° comma dell’art. 424 del c.c. indica per la nomina definitiva.
Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 419 del c.c., la nomina generalmente viene effettuata a seguito dell'esame dell'interdicendo o inabilitando; tuttavia, nel caso in cui tale esame non sia possibile, si deve ritenere che ciò non escluda che la nomina possa essere ugualmente effettuata.

Massime relative all'art. 717 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1719/1962

Il tutore provvisorio nominato all'interdicendo nelle more del giudizio di interdizione, rimane in carica — senza che occorra alcuna conferma — anche dopo la definizione del giudizio, sino a quando il giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!