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Articolo 286 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione nel caso d'interruzione

Dispositivo dell'art. 286 Codice di procedura civile

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio (1).

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente (2).

Note

"Coloro ai quali spetta stare in giudizio" a seguito di un evento interruttivo che colpisca la parte (si intende, parte alla quale deve essere effettuata la notifica) sono:
- gli eredi, cui la notifica può essere effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto entro un anno dalla morte (art. 303 del c.p.c.);
- il curatore o il tutore, in caso di perdita della capacità (ad esempio, per interdizione, inabilitazione, fallimento);
- il sostituto, se a morire o a perdere la capacità processuale sia il rappresentante legale;
- il rappresentato personalmente, qualora cessi la rappresentanza legale.
La norma nulla dice circa gli eventi interruttivi del processo che colpiscano invece la parte notificante: si ritiene in questi casi che la notifica possa essere chiesta dal procuratore.
(2) Nel caso in cui l'evento interruttivo si sia verificato a carico del difensore della parte alla quale deve essere notificata la sentenza, la notifica dovrà essere indirizzata personalmente alla parte.

Spiegazione dell'art. 286 Codice di procedura civile

Il primo comma prende in esame il caso in cui, dopo la chiusura della discussione, gli eventi delineati nell'art. 299 del c.p.c. (morte o perdita della capacità) colpiscano la sola parte notificanda o il suo legale rappresentante.
Al verificarsi di tali eventi, la notificazione della sentenza va eseguita nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

E’ stato sostenuto che la norma dovrebbe applicarsi in modo letterale solo per le fattispecie in cui la parte si sia costituita personalmente, mentre nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita a mezzo di procuratore, si ritiene che operi il principio di carattere generale racchiuso nell'art. 285 del c.p.c., con la conseguenza che la notificazione della sentenza al procuratore costituito sarà idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Più chiaro è il dettato del secondo comma della norma, il quale dispone che, se l'evento interruttivo si produce a carico del procuratore della parte notificanda, la notificazione si fa alla parte personalmente, anche se la controparte ignorava senza sua colpa il verificarsi dell'evento (presupposto necessario è, indubbiamente, che il procuratore sia deceduto successivamente alla discussione della causa e prima della notificazione della sentenza).
In tal caso, pertanto, la notificazione è validamente effettuata personalmente alla parte, anche agli effetti della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.

Massime relative all'art. 286 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4006/2018

La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art. 286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/03/2014).

Cass. civ. n. 1120/2014

È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 20491/2011

Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine, la formula utilizzata dall'art. 286 c.p.c., secondo cui la notificazione "si può fare anche a norma dell'art. 303", va interpretata nel senso che la parte ha la facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Cass. civ. n. 15123/2007

Le due previsioni dell' art. 286 e 328, secondo comma, c.p.c., per un'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza e chi deve esercitare l'impugnazione, implicano che la regola della possibilità della notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente debba valere anche per chi esercita il diritto di impugnazione. Ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell'istruzione e, quindi, anche quando la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, anche in assenza di notificazione della sentenza, può essere notificata oltre che personalmente agli eredi, anche agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, restando escluso che tale possibilità sia incompatibile con il fatto che un'espressa previsione per il caso di morte della parte sia dettata dal secondo comma dell'art. 330 c.p.c., poiché questa norma ha solo la funzione di porre una disciplina particolare per il solo caso in cui la sentenza sia notificata e la morte avvenga dopo di essa. Tale particolarità concerne il profilo del luogo di notificazione che si identifica nei luoghi risultanti dal primo comma della norma ed appare giustificata dalla circostanza che l'impugnazione in tal caso viene esercitata in relazione ad un'attività, quella di notificazione della sentenza, eseguita da poco tempo dalla parte defunta, onde, se essa all'atto della stessa aveva dichiarato la residenza od eletto domicilio oppure, non avendolo fatto, era difesa da procuratore presso il quale era domiciliata, appare giustificato che la notificazione collettiva ed impersonale possa farsi in quei luoghi, piuttosto che nell'ultimo domicilio del defunto stesso.

Cass. civ. n. 2746/2001

La notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso ed è, pertanto, idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 8173/1999

Quando la procura ad litem e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed al difensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale da svincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio della parte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché è possibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichi all'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vita dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Allorquando, invece, i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficacia del conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione di domicilio. Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un atto processuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura ad un difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente ad esso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lo stretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiunta elezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione di domicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore sia avvenuta dopo la chiusura della discussione, la successiva notificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (come prescritto dal secondo comma dell'art. 286 c.p.c.), ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essere effettuata presso quel domicilio.

Cass. civ. n. 4951/1999

La disposizione dell'art. 286 c.p.c., nel consentire la notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, in caso di interruzione del processo, ha carattere eccezionale e non è consentita al di fuori dai casi espressamente previsti. Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita impersonalmente agli eredi, in relazione all'evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado (e non dopo la chiusura della discussione), è inesistente e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Cass. civ. n. 3759/1996

Nel caso in cui si verifichi la morte (o la perdita della capacità di una parte) dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione della sentenza, l'altra parte può provvedere alla notificazione, alternativamente, al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace), ovvero agli eredi della parte defunta (o al rappresentante della parte divenuta incapace), atteso che la possibilità, prevista dal primo comma dell'art. 286 c.p.c., di effettuare la notificazione della sentenza a coloro ai quali spetta di stare in giudizio, non esclude la facoltà di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che disciplina in via generale la notificazione della sentenza. Né tale soluzione comporta la sussistenza di profili di incostituzionalità, atteso che il diritto degli eredi della parte deceduta nel lasso di tempo intercorrente fra la chiusura della discussione e la pubblicazione della sentenza è pienamente tutelato dal fatto che la notificazione della sentenza stessa possa avvenire nelle mani del procuratore costituito per conto del de cuius nella precorsa fase processuale, trattandosi di destinatario il quale, non solo per la sua competenza tecnica, ma anche, e precipuamente, per la conoscenza della specifica vicenda processuale, è in condizione di meglio valutare quali siano i comportamenti più producenti da tenere e di offrire agli interessati tempestiva e qualificata informazione ed assistenza al riguardo.

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