(massima n. 1)
Nel procedimento di interdizione, la morte dell'interdicendo, nelle more del giudizio di cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l'estinzione dell'intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All'uopo č ammissibile ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso.