(massima n. 2)
Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, č di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimitā, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.