(massima n. 1)
Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; né sul termine di prescrizione applicabile spiega influenza la normativa tariffaria di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva (fra l'altro) di un sistema di tariffe «a forcella» con i trasporti di merce su strada, quando (come nella specie) si tratti di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162 che, per i contratti soggetti al detto sistema tariffario, prevede l'applicabilità della prescrizione quinquennale, dovendo altresì escludersi che tale ultima previsione possa somministrare elementi per una valutazione negativa, della legittimità costituzionale del citato articolo 2951 c.c. (la cui applicabilità ai trasporti effettuati in regime di parasubordinazione è stata peraltro già positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 365 del 1995) trattandosi del naturale evolvere del quadro legislativo.