(massima n. 1)
In caso di richiesta da parte del vettore, a seguito dell'esecuzione di una prestazione contrattuale di trasporto di merci, del maggior compenso dovuto in forza delle tariffe obbligatorie, cosiddette a forcella, fissate ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, trova applicazione (per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, primo comma, del D.L. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, che ha previsto l'applicabilitą della prescrizione quinquennale ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi soggetti al citato sistema tariffario) la prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 c.c. (ritenuto da Corte cost. n. 365 del 1995 non costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non ne viene esclusa l'applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato), poiché, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., il corrispettivo conforme a legge č automaticamente inserito nel contratto in sostituzione della clausola nulla apposta dalle parti e quindi anche il diritto al maggiore compenso effettivamente dovuto deriva dal contratto di trasporto e non costituisce, invece, un'autonoma obbligazione avente fonte nella legge o nel provvedimento tariffario sulla sua base emanato.