(massima n. 2)
Il diritto al risarcimento del danno vantato dal mittente nei confronti del vettore per la perdita di cose trasportate soggiace alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., non solo per quanto attiene alla durata di questa, stabilita in un anno dal primo comma dell'articolo citato, ma anche per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale, il cui inizio coincide con il giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna, e non con il giorno dell'avvenuta conoscenza da parte del mittente della perdita della merce affidata al vettore: fino a tale momento esiste, infatti, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto al risarcimento del danno (art. 2935 c.c.), mentre ogni impedimento successivo, che non si traduca nella legale impossibilità di far valere tale diritto, non può essere che un impedimento di fatto, del tutto irrilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione.