(massima n. 1)
Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2018).