Pubblici servizi di linea
Le disposizioni date dall'art. 1679 generalizzano a tutti i pubblici servizi di linea i principi dell'obbligo legale a contrarre, della parità di trattamento e dell'inderogabilità delle tariffe, che fino al 1942 avevano avuto espressione legislativa solo per le ferrovie.
Col nome di pubblici servizi di linea la legge designa i servizi di trasporto per il pubblico su itinerario fisso organizzati sulla base di una concessione amministrativa e, a fortiori, per quanto questo non sia espressamente detto nella legge, quelli organizzati in gestione diretta dagli enti pubblici, che avrebbero il potere di concederli ad altri.
Parlando di « concessione amministrativa » la legge si riferisce ovviamente a quelle concessioni amministrative che direttamente o indirettamente (concessioni stradali, portuali etc.) implicano il conferimento all'impresa concessionaria di un diritto di esclusività di linea, almeno per un determinato tipo di linea. L'obbligo legale di assicurare al pubblico il godimento del servizio con parità di trattamento vuole essere infatti la contropartita del diritto di esclusività di linea conferito all'impresa in virtù della concessione, in conformità al principio generale posto dall'art. 2597 nei confronti di chiunque esercita un'impresa in condizione di monopolio legale.
Obblighi legali delle imprese concessionarie
L'obbligo legale verso il pubblico imposto all'impresa esercente il pubblico servizio comprende:
a) l'obbligo legale a contrarre, cioè a prestare il consenso per l'accettazione delle richieste di trasporto del pubblico. Presupposto per il sorgere di questo obbligo è l'esistenza di una richiesta di trasporto da parte del singolo utente, legittima e idonea.
Per essere legittima, la richiesta deve non solo essere conforme ai requisiti generali richiesti dalla legge per ogni valida proposta contrattuale, ma essere altresì conforme alle condizioni poste dalle leggi speciali regolatrici del servizio e in particolare alle « condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico ». Con questo espresso riferimento alle condizioni e tariffe contenute negli atti di concessione, nonché a quelle stabilite dall'impresa concessionaria — in conformità ad autorizzazione data dall'atto di concessione —la legge riconosce l'obbligatorietà erga omnes di tali condizioni e tariffe dal momento in cui sono pubblicate, quali norme di diritto oggettivo, indipendentemente dalla circostanza che in tali condizioni e tariffe si possano ravvisare delle clausole contrattuali a favore di terzi (articoli 1411 segg.) o delle offerte al pubblico (art. 1336). Il che corrisponde al riconoscimento di un vero e proprio potere regolamentare all'ente pubblico concedente e, per sua delega, all'impresa concessionaria per ciò che attiene l'ordinamento del pubblico servizio concesso, nei limiti posti dalle leggi speciali e nell'orbita dei principi di ordine pubblico stabiliti dal codice.
Per essere idonea la richiesta deve essere « compatibile con i mezzi ordinari dell'impresa ». Mezzi ordinari devono considerarsi quelli di cui l'impresa deve disporre secondo le condizioni dell'atto di concessione con un'utilizzazione corrispondente allo svolgimento normale del servizio.
In presenza di una richiesta di trasporto legittima e idonea l'impresa che rifiuti od ometta di prestare il suo consenso al contratto è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (art. 1218). L'azione di danni pur traendo titolo da un rapporto legale, e non dal contratto di trasporto, è tuttavia soggetta alla prescrizione breve prevista per le azioni derivanti dal contratto di trasporto (art. 2951, ultimo comma).
b) L'obbligo legale ad osservare l'ordine delle richieste, e in caso di più richieste simultanee, a dare la preferenza alla richiesta per il percorso maggiore. Quest'obbligo vale sia in relazione all'accettazione della richiesta di trasporto (obbligo legale a contrarre), sia in relazione all'esecuzione del trasporto (obbligo di esecuzione del contratto). L'inadempienza di quest'obbligo rende l'impresa responsabile dei danni verso l'utente, che sia stato illegittimamente posposto, anche se siano stati osservati i termini di resa, a meno che l'impresa provi che l'inadempienza è derivata da causa a lei non imputabile (art. 1218).
c) L'obbligo legale di osservare verso gli utenti parità di trattamento. Quest'obbligo di regola si realizza automaticamente, attraverso l'autorità di norme cogenti che la legge riconosce alle condizioni e alle tariffe regolatrici del servizio, non solo con l'effetto di rendere nulla qualsiasi clausola contrattuale difforme, ma altresì con l'effetto della sostituzione automatica della norma della tariffa alla clausola difforme (articoli 1339, 1679, ultimo comma) e con la conseguente azione di restituzione dell'indebito o d'integrazione della differenza secondo i casi.
Ma l'obbligo della parità di trattamento è riconosciuto dall'articolo 1679, anche nel caso che le condizioni generali permettano all'impresa di concordare con i singoli utenti « concessioni speciali » in deroga alle condizioni generali, nel senso che in questo caso l'impresa è legalmente obbligata ad accordare le stesse concessioni a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni (uguale specie di trasporto, uguale volume, uguale modalità), sotto pena dei danni in caso di rifiuto.