(massima n. 2)
L'atto pubblico, prescritto "ad substantiam" dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della societā a responsabilitā limitata, č necessario, ai sensi dell'art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della societā, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della societā, una volta che essa sia stata costituita.