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Articolo 2477 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sindaco e revisione legale dei conti

Dispositivo dell'art. 2477 Codice Civile

(1)L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo(2).

[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni](3).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  4. 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  5. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  6. 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità(4).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti(4).

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese(5).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo(6).

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 13 L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2) Comma così sostituito dall'art. 35 D.L. 09 febbraio 2012, n. 5, conv. con modifiche in L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Comma abrogato dall'art. 20, comma 8 D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
(4) Comma così sostituito dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
(6) Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Ratio Legis

La norma, modificata dalla recente riforma del diritto della crisi d'impresa, individua i presupposti oggettivi dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Spiegazione dell'art. 2477 Codice Civile

In considerazione del fatto che la s.r.l. è tipo societario pensato per realtà di piccole e medie dimensioni, spesso a base familiare, la nomina dell’organo di controllo è resa obbligatoria solamente in alcuni casi.
Lo statuto può in ogni caso prevedere che i controlli siano affidati al collegio sindacale, ma in assenza di specifiche indicazioni circa la sua composizione la norma dispone che l’organo di controllo debba intendersi costituito da un unico membro (sindaco unico).

La nomina dei membri del collegio sindacale è invece obbligatoria qualora la società:
  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale;
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi il limite di 4 milioni di attivo patrimoniale o di fatturato, oppure presenti mediamente più di 20 dipendenti occupati.
Le competenze attribuite al collegio sindacale sono le medesime attribuite ai sindaci di s.p.a.

Il Codice della Crisi ha infine reintrodotto, anche nella s.r.l. ed a prescindere dalla nomina dell’organo di controllo, la disciplina della denunzia al tribunale di gravi irregolarità, ai sensi dell’art. 2409.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2477 Codice Civile

Cass. civ. n. 585/2015

Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto, giusta l'art. 2477 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta .

Cass. civ. n. 1034/2007

Il potere di convocazione dell'assemblea di una società a responsabile limitata, ai sensi dell'art. 2406 c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2448 c.c., spetta, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, al collegio sindacale e non al presidente del medesimo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, pur in mancanza di una formale delibera collegiale, ha ritenuto la lettera di convocazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale espressione della volontà collegiale dell'organo e, decidendo nel merito, ha annullato le delibere assunte nel corso della conseguente assemblea).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2477 Codice Civile

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E. B. chiede
martedì 10/09/2024
“Spett.le ente, mi risulta che le dimissioni in blocco di un collegio sindacale hanno efficacia immediata se effettuate per giusta causa, come l'impossibilità di assolvimento dell'incarico e regolare denuncia presnetata al pubblico ministero.”
Consulenza legale i 17/09/2024
La rinunzia (cd. “dimissioni”) del sindaco è l’atto mediante il quale questi pone termine all’incarico che gli è stato conferito prima della naturale scadenza.
La problematica delle dimissioni volontarie dei componenti del collegio sindacale è stata affrontata in numerose occasioni dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che hanno assunto orientamenti contrapposti in merito all’applicabilità o meno dell’istituto della prorogatio, la quale comporta che il sindaco dimissionario rimane in carica sino alla sua effettiva sostituzione.

L’art. 2477 del c.c., nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, rinvia alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; le dimissioni del collegio sindacale, pertanto sono regolate dall’art. 2401 del c.c..
La possibilità che il sindaco sciolga, anticipatamente e volontariamente, il rapporto che lo lega alla società è riconosciuta proprio da suddetta disposizione, la quale, al primo comma, prevede che “In caso di morte, di rinunzia e di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti […]”.
La norma, pur se implicitamente, stabilisce il principio in virtù del quale il sindaco è libero di rinunziare in qualsiasi momento al proprio incarico; la rinuncia non necessita, pertanto, di alcuna preventiva accettazione da parte dell’assemblea dei soci e, a differenza della revoca del sindaco da parte della società (art. 2400, secondo comma, del c.c.), non presuppone la sussistenza di una giusta causa, né è soggetta ad approvazione da parte dell’autorità giudiziaria.
In ogni caso, pur nel silenzio della legge, si ritiene opportuno che la rinunzia sia adeguatamente motivata; quella di cui al caso di specie appare una motivazione assolutamente adeguata.

In merito alla decorrenza degli effetti della rinuncia all’incarico del sindaco, si sono nel tempo sovrapposti due orientamenti.
Secondo certa giurisprudenza, la prorogatio non è applicabile in caso di dimissioni dei sindaci (Trib. Napoli, 27 maggio 2019; Trib. Firenze, 14 luglio 2018, n. 20170; Trib. Milano, 22 dicembre 2016, n. 14062 che rimanda ad altro provvedimento del Giudice del Registro in data 27 settembre 2011; Trib. Bari, 2 febbraio 2013; Trib. Latina, 4 ottobre 2012, n. 779; Trib. Milano, 2 agosto 2010 (decr.); Trib. Napoli, 15 ottobre 2009; Cass. Civ., 18 gennaio 2005, n. 941).
Secondo altra giurisprudenza, e soprattutto secondo gli ultimi approdi della Corte di Cassazione, si applicherebbe l'istituto della prorogatio alle dimissioni dei sindaci (Cass. Civ., 15 novembre 2019, n. 29719; Cass. Civ. 12 aprile 2017, n. 9416; Trib. Roma, Giudice del Registro, 4 luglio 2016, n. 5492 (decr.); Trib. Catania, 13 novembre 2014 (ord.); Trib. Roma, 21 luglio 2014; Trib. Napoli, 4 dicembre 2013; Cass. civ., 4 maggio 2012, n. 6788; Trib. Milano, 3 febbraio 2010, n. 1385; Trib. Mantova, 25 luglio 2009, (ord.)).

Nello specifico, la Suprema Corte, con sentenza n. 9416/2017, ha statuito che l’efficacia istantanea delle dimissioni del sindaco si verifica esclusivamente se il supplente assume immediatamente la carica; in mancanza, come nel caso in cui i sindaci dimissionari siano numericamente superiori a quelli supplenti, trova applicazione la c.d. prorogatio, con l’effetto che il sindaco dimissionario rimane in carica sino alla sua effettiva sostituzione; nel caso di dimissioni plurime, l’ordine di efficacia è stabilito sulla base del momento di effettivo ricevimento delle stesse da parte della società.

In senso contrario, cioè per il riconoscimento dell’efficacia immediata delle dimissioni del sindaco, si segnala per rilevanza una pronuncia del Tribunale di Milano, sezione VIII civile, il quale, con la sentenza 42 del 2 agosto 2010, nega che, anche dimettendosi contemporaneamente la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti, ricorra una fattispecie di prorogatio della carica sindacale (in senso conforme Tribunale di Milano ordinanza in data 14 gennaio 2021; Comitato Triveneto dei Notai, massima E.H.1; Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3687/C del 2016).

L’orientamento interpretativo che pare più corretto (accolto dal Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e confermato dalle più recenti pronunce giurisprudenziali) è quello secondo il quale la rinunzia del sindaco è immediatamente produttiva di effetti.
Ne consegue che la rinunzia determina la cessazione del sindaco dimissionario anche prima della, e indipendentemente dalla, sostituzione da parte del sindaco supplente.
Pur in assenza di un’espressa indicazione normativa, si ritiene infatti che il momento di efficacia della cessazione dall’ufficio sia direttamente ricavabile dalla lettura del dato testuale.
L’art. 2401 del c.c. stabilisce che "in caso di rinunzia, morte e decadenza dei sindaci subentrano i sindaci supplenti […]" (primo comma); al contempo, si limita a prevedere che "se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea, perché provveda all’integrazione del collegio medesimo" (ultimo comma).
Nessuna disposizione estende l’incarico dei sindaci dimissionari oltre la data della loro rinuncia all’incarico.

Viceversa, la disciplina della prorogatio dell’incarico sindacale è contenuta nell’art. 2400 del c.c., laddove, con disposizione innovativa rispetto al testo ante riforma, stabilisce che "la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito".
La prorogatio è, dunque, meccanismo eccezionale che non può essere applicato in via analogica ad altre fattispecie non previste dalla legge e, più in particolare, non può essere applicato al diverso caso della rinunzia del sindaco.
La forzata permanenza in carica in regime di prorogatio rappresenterebbe, infatti, una violazione del diritto di rinunziare all’incarico il quale trova conferma nei principi generali contemplati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto.

Tanto premesso, pur se la questione non può considerarsi pienamente risolta, poiché parte della dottrina e della giurisprudenza continuano a ritenere applicabile al sindaco rinunziante l’istituto della prorogatio, estendendo l'incarico del sindaco dimissionario sino alla nomina del sostituto; si ritiene che le dimissioni del collegio sindacale abbiano efficacia immediata, specialmente nel caso di specie nel quale sono accompagnate dalla denuncia all'autorità giudiziaria.


R. S. chiede
lunedì 20/05/2024
“Buongiorno,
vorrei sapere come devono essere verificati i limiti di cui all’art.2477 del Codice civile.
Una SRL, che non è soggetta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla alcuna società obbligata alla revisione legale dei conti, negli esercizi 2021 e 2022 ha registrato i seguenti valori di bilancio:
1) Totale attivo pari a 8.993.533 euro nell’esercizio 2021, e 3.187.218 euro nell’esercizio 2022; questo limite, pertanto, non risulterebbe superato per due esercizi consecutivi;
2) Totale ricavi delle vendite pari a 10.000 euro nell’esercizio 2021, e 5.738.450 euro nell’esercizio 2022; anche questo limite, pertanto, non risulterebbe superato per due esercizi consecutivi;
3) Dipendenti medi occupati pari a 4,75 nell’esercizio 2021, e 0,23 nell’esercizio 2022; in questo caso il limite non è stato superato in nessuno degli anni presi in esame.
Se analizziamo i limiti di cui sopra singolarmente, appare evidente che nessuno di questi sia stato superato per due esercizi consecutivi; viceversa, se analizziamo i singoli anni risulterebbe che nel 2021 è stato superato quello di cui al punto 1), mentre nel 2022 è stato superato quello di cui al punto 2).
A questo punto vorrei sapere se la verifica deve essere fatta “per singolo limite” o “per singolo anno”, e in particolare se questa SRL è tenuta o meno alla nomina dell’organo di controllo.
Grazie.

Consulenza legale i 23/05/2024
Ai sensi dell’art. 2477, comma 2, del c.c., nelle s.r.l. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno dei suddetti limiti per due anni consecutivi; anche nel caso di superamento per due anni consecutivi di due limiti diversi.
Affinché la s.r.l. non sia soggetta all’obbligo, sarà necessario che non superi per due anni consecutivi nemmeno uno dei limiti definiti dalla norma.

La conferma la troviamo, altresì, nella formulazione del comma 3 del medesimo articolo, che recita: “L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”
Seguendo la stessa impostazione del comma precedente, anche in questo caso si richiede che non venga superato, per tre anni consecutivi, nessuno dei limiti dimensionali.

Nel caso in esame, pertanto, si ritiene che la s.r.l. sia obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

V. N. C. chiede
mercoledì 17/01/2024
“Mi trovo di fronte ad un dubbio:

Neo costituita holding di partecipazioni, con Revisore legale unico (sola funzione di revisione legale dei conti).
Questa holding controlla al 100% n. 2 società obbligate per legge alla Revisione legale - in particolare le due società controllate hanno: la S.p.A. sia collegio sindacale che Società di revisione - mentre la S.r.l. ha il Sindaco unico. Ora, la holding per espressa previsione dell'art. 2477 C.C. dovrebbe avere l'organo di controllo (con funzioni di Vigilanza e Controllo legale dei conti) nella forma di Collegio sindacale. E' corretto?
Grazie per la collaborazione


Consulenza legale i 23/01/2024
Nel caso in cui la holding sia costituita nella forma della società a responsabilità semplificata, si applica il citato art. 2477 del c.c., il quale prevede l’obbligo dell'organo di controllo o del revisore nel caso in cui la società:
  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (1).
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Se le società controllate, come nel caso di specie, sono obbligate alla revisione legale dei conti, allora anche la holding costituita nella forma di s.r.l. è obbligata a nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti; in ogni caso, le società a responsabilità limitata possono scegliere se nominare il sindaco unico o il revisore unico.
Per le società a responsabilità limitata, infatti, l’art. 2477 del c.c., al primo comma, prevede che l’organo di controllo o il revisore siano nominati in forma monocratica, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

Nelle s.p.a., al contrario, è sempre obbligatoria la nomina di un collegio sindacale (composto da 3 o 5 membri), come disposto dall’art. 2397 del c.c..