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Articolo 111 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 111 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una societā deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove č posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

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