(massima n. 1)
Nella societą in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilitą di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualitą di rappresentante della societą per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di societą, infatti, diversamente da quanto accade nella societą in accomandita per azioni, non vi č necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilitą, ai sensi dell'art. 2320 c.c., non si traduce anche nell'acquisto del potere di rap-presentanza della societą.