(massima n. 1)
La clausola cosiddetta di continuazione automatica prevista nell'atto costitutivo di società in accomandita semplice — in forza della quale gli eredi del socio accomandante defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa entro la compagine sociale, a prescindere da ogni loro manifestazione di volontà — non contrasta né con la regola stabilita dall'art. 2322, primo comma, c.c., che espressamente prevede la trasmissibilità per causa di morte della quota di partecipazione del socio accomandante, né con l'art. 458 c.c., che con norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica vieta i patti successori, per non esseae essa riconducibile allo schema tipico del patto successorio.